Termine prefettizio e data di adozione dell’ordinanza-ingiunzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 17694 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il termine finale entro cui il prefetto deve provvedere sul ricorso in via amministrativa, ex art. 204, comma 1-bis, CDS, è riferito alla data in cui il prefetto adotta il provvedimento, e non a quella di protocollazione o di notifica. L’ordinanza-ingiunzione viene a giuridica esistenza al momento dell’adozione, secondo le regole generali dei procedimenti amministrativi; la protocollazione e la successiva notifica costituiscono attività ulteriori, non necessarie ai fini della validità dell’atto, essendo poste a tutela dei diritti del destinatario. L’omessa o erronea indicazione del termine per l’opposizione e dell’autorità competente non determina di per sé l’invalidità dell’atto, ma può al più configurare un errore scusabile, impedendo la decadenza.

Il Fatto

La ricorrente aveva ricevuto la notifica di un verbale di contestazione per una manovra di sorpasso in corrispondenza di una curva, oltrepassando la linea continua di mezzeria. Proposta opposizione al prefetto e ottenuto il rigetto, aveva impugnato l’ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, che aveva respinto il ricorso; l’appello al tribunale era stato parimenti rigettato, con la precisazione che il termine ex art. 204 CDS doveva ritenersi rispettato con riferimento alla data di emanazione dell’ordinanza e non a quella di protocollazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, rigettandoli. Con riferimento ai motivi terzo, quarto e quinto, concernenti la dedotta tardività dell’ordinanza prefettizia, la S.C. ha precisato che la protocollazione di un atto amministrativo destinato ad avere rilevanza esterna svolge la funzione di dimostrarne con certezza la data e la provenienza verso i terzi, ma non incide sul momento di adozione dell’atto medesimo.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il termine finale entro cui il prefetto deve provvedere è da intendersi riferito alla data in cui il prefetto provvede, non essendo rilevante il successivo momento della notifica o della protocollazione. Il provvedimento viene a giuridica esistenza al momento dell’adozione, mentre la protocollazione attiene alla fase della sua ostensibilità ed è quindi irrilevante ai fini del rispetto del termine per provvedere.

Quanto al sesto motivo, la Corte ha escluso che l’omessa indicazione del termine per l’opposizione e dell’autorità da adire determini l’invalidità dell’atto, potendo al più configurare un errore scusabile; nella specie, la ricorrente aveva proposto opposizione senza incontrare ostacoli, rendendo la doglianza priva di pregio. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile, difettando l’interesse a far valere la nullità della sentenza di primo grado quando il giudice d’appello abbia deciso le censure non scrutinate in prime cure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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