Modifica unilaterale del prezzo del latte: competenza nel luogo di ricezione della comunicazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 14069 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto, posto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell’acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, incidendo sull’autonomia negoziale con funzione integrativa, tutela sia la parte contrattuale economicamente più debole, ossia l’impresa agricola, sia l’equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo. La violazione del suddetto obbligo si consuma nel momento negoziale, ossia quando la modifica unilaterale imposta dall’acquirente viene ricevuta dal venditore, e non già nel luogo in cui questa viene deliberata dagli organi della società acquirente. Ne consegue che la competenza per territorio va individuata nel luogo di ricezione della comunicazione, costituendo la decisione interna un mero atto preparatorio ininfluente.
Il Fatto
La società acquirente e due persone fisiche proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Lodi avverso un’ordinanza-ingiunzione del Ministero dell’Agricoltura, che aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 198/2021, consistente nell’avere modificato unilateralmente il prezzo di acquisto del latte crudo dal fornitore, la cui ditta individuale aveva sede in Moretta (CN), mediante lettera raccomandata.
Il Tribunale di Lodi, accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio, si dichiarava incompetente ritenendo competente il Tribunale di Cuneo. La causa veniva riassunta dinanzi a quest’ultimo, che, nella resistenza del Ministero, sollevava conflitto negativo di competenza ex art. 45 cod. proc. civ., ritenendo che la violazione attenesse a pratiche commerciali sleali e che il luogo di commissione dell’illecito coincidesse con la sede legale della società acquirente, dove era stata assunta la decisione di modificare il prezzo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che il d.lgs. n. 198/2021, attuativo della direttiva (UE) 2019/633, mira a contrastare le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare, caratterizzate da un forte squilibrio a vantaggio dell’operatore dotato di maggiore forza contrattuale. Tali norme disciplinano i rapporti privatistici imponendo obblighi e divieti alle imprese, svolgendo una funzione integrativa dell’autonomia negoziale e conformando il regolamento contrattuale.
La Corte ha quindi osservato che la condotta descritta dall’art. 4, comma 1, lett. d), ossia la modifica unilaterale delle condizioni di un contratto di cessione, implica la preesistenza di un contratto già formato e l’imposizione di una condizione diversa da quella concordata, idonea a incidere sul sinallagma contrattuale. La norma vieta l’approfittamento della parte più forte, garantendo l’attuazione dei principi di chiarezza e simmetria contrattuale.
Da ciò la Corte ha tratto il principio per cui la condotta illecita può dirsi consumata solo quando avviene il contatto tra l’impresa acquirente e l’impresa agricola, ossia con la ricezione da parte del venditore della comunicazione di modifica. Ogni decisione assunta dagli organi deliberativi dell’acquirente, ma non esternata alla controparte, costituisce un mero atto preparatorio ininfluente sulla precedente pattuizione.
Nella specie, essendosi la condotta consumata con la ricezione della modifica del prezzo da parte dell’impresa agricola nella propria sede in Moretta (CN), la competenza territoriale è stata dichiarata in favore del Tribunale di Cuneo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.
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Nota della Redazione
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