Accertamento del requisito sanitario per il collocamento mirato senza domanda ai centri per l’impiego (Cass. civ. n. 24877/2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ. è volto al solo accertamento del presupposto sanitario. In tale giudizio l’INPS è l’unico legittimato passivo anche per i presupposti sanitari relativi a prestazioni non di sua competenza, come l’accertamento del requisito finalizzato all’iscrizione nelle liste di collocamento dei disabili. Dal combinato disposto degli artt. 1 e 8 della legge n. 68 del 1999 emerge un primo procedimento, retto da autonoma domanda amministrativa all’INPS, volto alla verifica del solo presupposto sanitario, e un secondo passaggio in cui l’invalido propone domanda alla P.A. preposta per l’iscrizione alla lista. Ai fini dell’accertamento del solo presupposto sanitario non occorre la previa richiesta di iscrizione alle liste, che non costituisce condizione di proponibilità dell’azione ex art. 445-bis cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in sede di opposizione, aveva dichiarato improponibile il ricorso proposto ex art. 445-bis cod. proc. civ. per difetto di specifica domanda amministrativa di iscrizione al collocamento mirato, rilevando che l’accertamento compiuto in via amministrativa aveva riguardato l’invalidità civile e non risultava presentata la domanda relativa al collocamento mirato ex legge n. 68 del 1999. La parte privata proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 68 del 1999 e sostenendo che l’accertamento delle condizioni nosologiche, e in particolare della riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, è prodromico al successivo procedimento di iscrizione. Depositava memoria in vista dell’adunanza camerale; l’INPS restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama i consolidati principi secondo cui il giudizio di accertamento tecnico preventivo è volto al solo accertamento del presupposto sanitario e l’INPS è l’unico legittimato passivo anche per i presupposti sanitari relativi a prestazioni non di sua competenza, come il ticket sanitario, la contribuzione figurativa, la pensione di vecchiaia o l’accertamento del requisito per l’iscrizione nelle liste di collocamento. A tali rilievi aggiunge che dal combinato disposto degli artt. 1 e 8 della legge n. 68 del 1999 emerge che la domanda di iscrizione nelle liste richiede il già avvenuto accertamento della riduzione della capacità lavorativa ad opera delle commissioni preposte.

Vi è dunque un primo procedimento, retto da autonoma domanda amministrativa che, nell’ambiente normativo ratione temporis vigente, va proposta all’INPS ed è volta alla verifica del solo presupposto sanitario, ossia la condizione di disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Segue un secondo passaggio procedurale che, in conseguenza dell’accertato riconoscimento di tale presupposto, consente all’invalido di proporre domanda amministrativa alla P.A. preposta per l’iscrizione alla lista per il collocamento.

Il Collegio afferma conclusivamente che, ai fini dell’accertamento del solo presupposto sanitario per l’iscrizione nelle liste dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, non occorre la previa richiesta di iscrizione a dette liste, che conseguentemente non costituisce condizione di proponibilità dell’azione ex art. 445-bis cod. proc. civ. Sufficiente per l’introduzione del giudizio è la domanda amministrativa rivolta all’INPS, unico legittimato passivo del processo, di accertamento del requisito sanitario, nella specie la riduzione della capacità lavorativa in misura maggiore del 45%. Non essendosi la sentenza impugnata conformata a tale principio, il ricorso è accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Messina in diversa composizione. È disposto l’oscuramento d’ufficio delle generalità della parte ricorrente in ragione della natura sensibile dei dati.

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Nota della Redazione

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