Termine risarcitorio decorre dal giudicato di annullamento e non dal giudicato reiettivo (Cons. Stato n. 7298 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni per la proposizione della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato l’atto amministrativo illegittimo, non dalla sentenza che ha respinto l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto che ha reso impossibile il conseguimento del bene della vita. La norma presuppone un giudicato di annullamento e non è invocabile quando il giudice amministrativo abbia rigettato la domanda di annullamento del provvedimento regionale di archiviazione. La domanda risarcitoria connessa all’impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato, ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., è infondata quando il bene della vita risulti inattingibile per effetto di una sopravvenienza normativa regionale che ha escluso dal contributo gli interventi di nuova edificazione.

Il Fatto

Una cooperativa edilizia aveva presentato un progetto di housing sociale, ammesso al programma regionale di edilizia residenziale. Il Comune aveva negato la variante al piano urbanistico, ritenendo l’area gravata da un vincolo boschivo; quel diniego è stato annullato dal TAR Campania – Salerno con sentenza n. 740/2015, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1462/2019.

Nelle more, la Regione Campania ha archiviato il progetto con decreto n. 372/2014, in applicazione della normativa regionale sopravvenuta che ha limitato i contributi ai soli interventi di recupero edilizio. L’impugnazione di quel decreto è stata respinta, da ultimo con sentenza del Consiglio di Stato n. 8555/2021. La cooperativa ha quindi chiesto al Comune il riavvio del procedimento di variante; l’istanza è stata respinta con nota del 29 marzo 2022. Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarando tardiva la domanda risarcitoria e infondate le censure; la cooperativa ha appellato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il dies a quo della domanda risarcitoria. L’appellante sosteneva che il termine dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 8555/2021, che a suo dire avrebbe definitivamente precluso il bene della vita. La tesi è respinta: quella pronuncia non ha annullato alcun atto, ma ha respinto l’impugnazione del decreto regionale di archiviazione. Manca dunque il giudicato di annullamento che l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. presuppone.

Applicando correttamente la norma, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1462/2019, che ha confermato l’annullamento degli atti comunali. Rispetto a quel giudicato la domanda è intempestiva: il ricorso di primo grado è stato notificato il 27 maggio 2022, ben oltre i centoventi giorni.

Nel merito, il diniego comunale del 2022 è immune dalle censure. L’istanza di variante si fondava sul programma regionale di edilizia residenziale; l’archiviazione disposta dalla Regione ha fatto venir meno quel presupposto, con ripristino delle competenze ordinarie in materia di pianificazione urbanistica. Il Collegio aggiunge un rilievo assorbente: anche se il Comune avesse tempestivamente rieditato il potere dopo la sentenza n. 740/2015, la cooperativa non avrebbe potuto conseguire il bene della vita, perché alla data di pubblicazione di quella sentenza era già stato adottato il decreto regionale n. 372/2014.

Il decreto è qualificato come meramente ricognitivo della prescrizione normativa regionale che ha riservato i contributi agli interventi di recupero edilizio, escludendo quelli di nuova edificazione. Da qui il rigetto della domanda ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. e delle connesse pretese risarcitorie: difettano il danno attuale e concreto e il nesso eziologico, come affermato richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 594/2025 e Sez. IV, n. 2891/2023. Manca anche l’elemento soggettivo, essendo il provvedimento immune da censure. L’appello è respinto con conferma della sentenza di primo grado, sia pure con parziale diversa motivazione; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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