Accesso difensivo e onere di dimostrare la necessità del documento (Cons. Stato n. 7299 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, l’art. 22 l. n. 241/1990 consente di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione purché il richiedente vanti un interesse diretto, concreto e attuale. Nell’accesso difensivo grava sulla parte l’onere di dimostrare che il documento richiesto è necessario per la cura o la difesa dei propri interessi. La richiesta che si traduca in una domanda di chiarimenti o spiegazioni non è sussumibile nella nozione di documento e non integra il diritto di accesso. Parimenti inammissibile è l’istanza meramente esplorativa, priva del collegamento tra la documentazione richiesta e l’interesse azionato. La compensazione delle spese per il parziale accoglimento trova giustificazione in deroga alla regola della soccombenza.
Il Fatto
Il Comune ha formulato una proposta di accordo bonario per la realizzazione di un tratto di marciapiede, chiedendo al proprietario la disponibilità alla cessione di parte dell’area. Il privato ha risposto con una istanza di accesso agli atti articolata in tre gruppi di richieste: conoscere gli atti relativi ai frazionamenti e alla soppressione di un mappale; ottenere “delucidazioni” sulla mancata regolarizzazione di altra porzione; acquisire gli atti relativi a precedenti acquisizioni di aree per lavori stradali.
Non ottenendo risposta, il privato ha impugnato il silenzio rigetto. Il TAR Lombardia – Brescia, con sentenza n. 84/2025, ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo fondata la prima richiesta e rigettando le altre due. Il privato ha proposto appello, dolendosi del rigetto parziale e della compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e ricostruisce la fattispecie. All’interno della figura generale dell’accesso distingue l’accesso difensivo, che si muove in una logica di tutela, e l’accesso partecipativo, imperniato sul principio della massima trasparenza. Nell’accesso difensivo sussiste l’onere, a carico dell’interessato, di dimostrare che il documento è necessario per la cura o la difesa dei propri interessi, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7394 del 2024.
Riguardo alla prima censura, la Corte muove dal dato testuale dell’istanza, che parla espressamente di “delucidazioni”. L’espressione evoca chiarimenti e spiegazioni, la cui elaborazione non è sussumibile nella nozione di documento cui si riferisce l’art. 22 l. n. 241/1990. Il rigetto del TAR è quindi confermato.
Quanto alla seconda censura, la Corte corregge l’assunto dell’appellante: il giudice di primo grado non ha affermato che i mappali fossero pacificamente intestati al Comune, ma ha riferito una affermazione del Comune appellato. Nel merito, manca la dimostrazione dell’interesse all’acquisizione dei dati catastali. Non è provato né si evince il collegamento tra la documentazione richiesta e la proposta di accordo bonario: si tratta di una istanza meramente esplorativa, che non risponde ai canoni della legge sul procedimento amministrativo.
La Corte aggiunge che la documentazione già depositata nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Brescia appare esaustiva delle esigenze di conoscenza dell’appellante. In quel giudizio risultano depositati gli atti di aggiornamento catastali e un titolo di cessione delle porzioni richieste, ossia una scrittura privata del 1980 con cui il dante causa del privato cedeva gratuitamente al Comune il terreno interessato dai lavori di allargamento stradale. La documentazione oggi richiesta è dunque già in possesso dell’appellante, che non ha provato l’eventuale carenza della produzione civile.
Infine, la Corte reputa infondata la censura sulle spese: la compensazione disposta dal TAR trova idonea giustificazione nel parziale accoglimento, in deroga alla regola generale dell’art. 26 c.p.a.. Nel giudizio di appello le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna dell’appellante al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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