Rifiuti e ordine di rimozione: la qualifica presuppone l’intenzione di disfarsi (Cons. Stato n. 7302 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di rifiuto, ai sensi della definizione contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, presuppone che il detentore si disfi, abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi della sostanza o dell’oggetto. Ove l’appellante abbia instaurato il contenzioso proprio per conservare i beni e abbia dimostrato con la condotta processuale la volontà di non disfarsene, difetta il presupposto soggettivo della fattispecie e la qualificazione operata dall’Amministrazione è illegittima. L’ordine di rimozione e conferimento in discarica è annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, restando fermo il potere dell’Amministrazione di rivalutare l’attuale stato dei luoghi con un nuovo provvedimento immune dai vizi riscontrati.
Il Fatto
A seguito di un sopralluogo dell’ARPAV presso un fabbricato di proprietà dell’appellante, l’ente accertava la presenza, nell’area scoperta di pertinenza, di numerosi mezzi di trasporto e materiali vari, in stato di abbandono ed esposti agli agenti atmosferici. Il Comune adottava quindi un’ordinanza di rimozione e conferimento in discarica autorizzata, qualificando quei beni come rifiuti e ordinando al detentore di allontanarli.
Il destinatario impugnava l’atto davanti al TAR Veneto, deducendo l’erronea qualificazione del materiale e il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che l’ordinanza si fondava su una rappresentazione dei luoghi risalente a oltre un anno e mezzo prima. Il Tribunale respingeva l’eccezione di tardività della costituzione del Comune e rigettava il ricorso nel merito, compensando le spese. Avverso la sentenza l’interessato proponeva appello, riproponendo le censure in chiave critica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter derogare all’ordine logico delle questioni in virtù del principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, e di tralasciare così ogni valutazione sulla tardività della costituzione del Comune in primo grado, risolvendo la lite nel merito.
Nel merito, l’appello è accolto sul motivo relativo al difetto di istruttoria. La Corte richiama la definizione del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. Nel caso concreto, come reso indubbio dalla stessa instaurazione del contenzioso, l’interessato non intende disfarsi degli oggetti di cui è stata ordinata la rimozione: manca, dunque, il presupposto della qualificazione.
Sotto distinto profilo, l’istruttoria disposta dal Collegio ha accertato, tramite la relazione dei Vigili del Fuoco, che i veicoli e i materiali giacevano all’aperto in area privata e recintata, senza elementi idonei a favorire inneschi, con assenza della batteria nel vano motore e a distanza dalle abitazioni circostanti. I tecnici hanno quindi escluso particolari profili di rischio di incendio o esplosione. La mancata partecipazione dell’ARPAV a tale accertamento non inficia le conclusioni, perché la relazione è ampiamente descrittiva della situazione di fatto quanto meno sotto il profilo della pericolosità.
Quanto alla deduzione dell’ARPAV circa un preteso mutamento dello stato dei luoghi per asportazione delle parti incendiabili prima del sopralluogo, la Corte la ritiene ipotetica e comunque insufficiente a fondare una situazione di pericolo idonea a giustificare la rimozione e lo smaltimento integrale anche di materiale non pericoloso. Il Collegio aggiunge che l’eventuale ripristino di legalità costituisce dato valorizzabile in sede processuale.
L’accoglimento, per le ragioni su cui si fonda, lascia fermo un nuovo esercizio del potere di verifica dell’attuale stato dei luoghi, con eventuale adozione di un altro provvedimento privo dei difetti istruttori e motivazionali riscontrati. Tale intervento diventa urgente ove la situazione muti per deterioramento del materiale o per ulteriore accumulo. Il provvedimento è annullato e le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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