Emersione dal lavoro irregolare: irricevibile il ricorso tardivo (TAR Piemonte n. 563 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, disciplinato dall’art. 115 c.p.c. e richiamato dall’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., riguarda le situazioni di fatto e non i documenti prodotti né le allegazioni difensive, che restano soggetti alla doverosa valutazione del giudice. L’onere istruttorio e di esame dettagliato della documentazione non è quindi escluso dalla mancata contestazione dei fatti. Ne consegue che, in tema di emersione dal lavoro irregolare, il ricorso per l’annullamento del rigetto definitivo della pratica è irricevibile quando il ricorrente non confuti l’eccezione di tardività e non provi l’avvenuta conoscenza del provvedimento nella data diversa da quella dichiarata in ricorso. La mera allegazione di una diversa decorrenza del termine decadenziale non assolve l’onere probatorio gravante sul ricorrente quando la notifica risulti documentata dall’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato davanti al TAR Piemonte il provvedimento con cui la Prefettura di Cuneo aveva disposto il rigetto definitivo della pratica di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore. Con il ricorso, notificato nel luglio 2022 e corredato da istanza cautelare, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del diniego prefettizio.

L’Amministrazione intimata si è costituita eccependo in via preliminare l’irricevibilità dell’impugnativa per tardività, assumendo che il provvedimento era stato notificato per mezzo PEC in data 28 marzo 2022, e ha nel merito dedotto l’infondatezza del gravame. Il Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2022, aveva respinto la domanda di sospensiva per insussistenza del fumus boni iuris. All’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità per tardività. L’Amministrazione aveva dedotto che il provvedimento di rigetto era stato notificato al ricorrente, quale datore di lavoro, a mezzo PEC in data 28 marzo 2022, mentre il ricorso era stato notificato solo nel luglio 2022, ben oltre il termine decadenziale di legge.

Il Tribunale ricorda l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il principio di non contestazione dispensa la parte dall’onere di provare solo i fatti non specificamente contestati, ma non si estende all’accertamento delle questioni di diritto, né alla valutazione dei documenti e delle allegazioni tecniche. Il giudice resta dunque tenuto a un esame dettagliato e motivato della documentazione in atti, come affermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 10077 del 2025 e da Cons. Stato, sez. III, n. 7487 del 2025.

Adempiendo a tale onere, il Collegio rileva che dagli atti risulta dimostrato che il provvedimento è stato notificato il 28 marzo 2022 presso l’indirizzo PEC indicato, come da allegato della documentazione di parte resistente. Nella medesima notifica l’Amministrazione ha precisato che il provvedimento era stato notificato alle parti con raccomandata A.R. spedita agli indirizzi indicati nei recapiti sulla piattaforma telematica.

Il Tribunale sottolinea che il ricorrente, pur avendo subito l’eccezione di tardività, non l’ha in alcun modo confutata, neppure formalmente, né ha fornito la prova dell’avvenuta conoscenza del provvedimento gravato nella diversa data dichiarata in ricorso. Su queste basi il Collegio ritiene l’eccezione di irricevibilità meritevole di condivisione e dichiara il ricorso irricevibile perché proposto oltre i termini decadenziali di impugnazione.

L’esito meramente processuale della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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