Termini perentori della VIA e inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (TAR Puglia n. 1199 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che li richiama agli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990. La mancata adozione del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel termine dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 integra un arresto procedimentale illegittimo, perché impedisce la prosecuzione del procedimento fino al rilascio del provvedimento di VIA. Il favor riconosciuto dalla disciplina interna ed europea alle fonti energetiche rinnovabili conferma il carattere perentorio di quei termini. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un progetto di impianto eolico denominato “San Domenico”, composto da sei aerogeneratori per una potenza complessiva di 36 MW, con sistema di accumulo e opere di connessione, da realizzarsi nel territorio di un comune pugliese. Il progetto è qualificato come opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente, ai sensi degli artt. 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 e 7-bis, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, ed è incluso nell’elenco dell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del TUA.

Il 13.12.2022 la società presenta istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006. Il Ministero pubblica l’avviso al pubblico il 31.05.2023, assegna al progetto il codice identificativo e fissa in sessanta giorni il termine per osservazioni e pareri; la consultazione si chiude il 30.07.2023. Il 14.12.2023 si tiene la prima conferenza di servizi. Da quel momento il procedimento resta sospeso in attesa del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La società ricorre chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la norma attributiva del potere nell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006. Il comma 2-bis prevede che la Commissione si esprima entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA; nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta il provvedimento, previo concerto con il Ministero della cultura.

Il comma 7 dello stesso articolo qualifica perentori tutti i termini del procedimento di VIA, richiamando gli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990. La norma persegue una finalità acceleratoria, giustificata dalla rilevanza strategica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui tale carattere non è revocabile in dubbio, in coerenza con il favor della disciplina interna ed europea e con il Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica tali interventi di interesse pubblico prevalente (richiamate, tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670/2024 e TAR Bari, Sez. II, n. 500/2024).

Su questa base la mancata adozione del parere della Commissione tecnica assume il valore di vero e proprio arresto procedimentale. Il Collegio verifica la scadenza di entrambi i termini: quello di trenta giorni dalla chiusura della consultazione, spirato il 29.08.2023, e quello di centotrenta giorni dalla pubblicazione, spirato l’8.10.2023, senza che l’amministrazione abbia reso l’apporto consultivo dovuto.

L’inerzia del Ministero è dunque illegittima. Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere sull’istanza del 13.12.2022 adottando il previsto parere entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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