Ritiro della gara prima dell’aggiudicazione: nessun onere di autotutela (TAR Puglia n. 1419 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui la stazione appaltante dichiara l’improcedibilità di una procedura selettiva ancora in corso di svolgimento costituisce atto di ritiro e non esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca. Non trovano quindi applicazione gli artt. 21-nonies e 21-quinquies l. n. 241/1990, né è dovuto il raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato. Prima dell’aggiudicazione il partecipante vanta una posizione di mero interesse alla conclusione del procedimento, non qualificata. È sufficiente che l’amministrazione esponga un’adeguata motivazione della scelta, anche fondata sull’accertata illegittimità di bandi analoghi.

Il Fatto

Il Comune di Gallipoli avvia nel 2017, mediante un rende noto, una procedura competitiva per il rilascio di una concessione demaniale marittima destinata a uno stabilimento balneare. La ricorrente presenta domanda concorrente. Dopo l’avvio dell’esame delle offerte, il Comune sospende la gara e, con la determinazione dirigenziale n. 1598 del 23 maggio 2023, ne dichiara l’improcedibilità.

La decisione si fonda su due ragioni: la ritenuta incompatibilità del rilascio con le previsioni dell’art. 117 delle NTA del PRG e l’annullamento giurisdizionale di procedure analoghe, disposto dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 7955 del 2022 e n. 8977 del 2022. La ricorrente impugna la determina davanti al TAR, deducendo la violazione della disciplina dell’autotutela e contestando nel merito le ragioni addotte. Il Comune eccepisce tardività e inammissibilità e, nel merito, chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene assorbenti le eccezioni preliminari e affronta il merito, che considera infondato. La prima censura riguarda la qualificazione dell’atto: secondo la ricorrente, la determina sarebbe espressione del potere di annullamento d’ufficio o, al più, di revoca, con conseguente difetto dei presupposti di legge.

Il TAR respinge l’impostazione. La determina non incide su un provvedimento finale dotato di efficacia stabile, ma interrompe una procedura ancora aperta, prima dell’attribuzione di qualsiasi utilità. Si tratta dunque di atto di ritiro, categoria distinta dall’autotutela in senso stretto, come chiarito dalla giurisprudenza citata (TAR Sardegna n. 633 del 2021).

La sentenza richiama un indirizzo consolidato: la mancata conclusione della gara dopo la proposta di aggiudicazione è evento fisiologico e non genera alcun affidamento tutelabile. Revoca o annullamento intervenuti prima dell’aggiudicazione definitiva sono semplici atti di ritiro, che non richiedono il bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato (Cons. Stato n. 7456 del 2024, n. 8273 del 2023, n. 1455 del 2021). A maggior ragione ciò vale per il ritiro anticipato di una gara in fase preliminare, rispetto alla quale il partecipante ha solo un interesse non qualificato.

Quanto al merito delle ragioni, il Collegio le ritiene adeguate. Non è contestato che le sentenze del Consiglio di Stato n. 7955 e n. 8977 del 2022 abbiano annullato bandi comunali di contenuto analogo per vizi nelle modalità di concezione della procedura. Interrompere una gara della cui illegittimità si è acquisita consapevolezza costituisce corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito. L’eventualità che l’atto finale non venga impugnato non incide su tale ambito, perché il consolidamento per mancata impugnazione non sana l’illegittimità.

La natura plurimotivata della determina consente infine di assorbire le censure sulla compatibilità urbanistica: quando l’atto è sorretto da ragioni autonome e non contraddittorie, il rigetto delle censure verso una sola di esse è sufficiente (Cons. Stato n. 7093 del 2025). Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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