Parere tardivo MiC non legittima rimessione al Consiglio dei ministri della VIA (TAR Puglia n. 1207 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Ministero della cultura sulla compatibilità ambientale, richiesto ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere reso entro il termine perentorio di venti giorni; decorso inutilmente tale termine, il concerto si intende acquisito per effetto del silenzio assenso orizzontale disciplinato dall’art. 17-bis della legge n. 241/1990, applicabile anche agli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e dei beni culturali. Il parere negativo intervenuto tardivamente non è idoneo a integrare il dissenso tra amministrazioni che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, consente la rimessione della decisione al Consiglio dei ministri. La devoluzione fondata su un dissenso non conforme al modello legale è illegittima, anche perché aggrava il procedimento in violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990. Il parere tardivo è altresì annullabile quando si fondi su un’istruttoria incompleta, che non tenga conto delle mitigazioni proposte dal proponente.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato nel febbraio 2022 istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per un impianto fotovoltaico di rilevante potenza. Esperita l’istruttoria e la consultazione pubblica, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole con prescrizioni nel dicembre 2023. Il Ministero della cultura ha trasmesso il proprio parere tecnico negativo solo nell’ottobre 2024.

Dopo una diffida rimasta senza riscontro, la società ha agito per l’accertamento dell’inerzia e della formazione del silenzio assenso sul concerto del MiC. Nel corso del giudizio il MASE ha rimesso la questione al Consiglio dei ministri; la ricorrente ha quindi impugnato con motivi aggiunti le note di rimessione e il parere negativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse: la rimessione al Consiglio dei ministri ha fatto venir meno l’inerzia del MASE, spostando l’interesse della ricorrente sui provvedimenti sopravvenuti, oggetto dei motivi aggiunti.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata la censura sulla illegittima devoluzione. L’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988 consente la rimessione in presenza di valutazioni contrastanti tra amministrazioni competenti; nel caso di specie il dissenso era però espresso dal MiC con un parere reso il 18 ottobre 2024, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione del parere del MASE acquisito il 28 dicembre 2023. Un dissenso tardivo è improduttivo di effetti e non integra il modello legale tipico.

Il Collegio ha quindi applicato il peculiare istituto del silenzio assenso orizzontale. Richiamando l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, ha osservato che la norma si applica anche agli assensi delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali. Il MASE, invece di ritenere formato il concerto per silentium, ha valorizzato il parere tardivo traendone un dissenso: condotta che ha disatteso la disciplina e aggravato il procedimento, in contrasto con l’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990. È stata così accolta la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso.

Quanto al parere negativo impugnato, il Tribunale lo ha annullato per difetto di motivazione e di istruttoria. Richiamando la propria sentenza n. 382 del 2025, ha ribadito che il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale non pone un divieto assoluto di collocazione degli impianti fotovoltaici a terra. Il MiC non ha prospettato soluzioni alternative o mitigazioni, in violazione dei principi di leale interlocuzione e di collaborazione, e non ha valutato le opere di compensazione descritte dalla proponente.

I motivi aggiunti sono stati pertanto accolti, con annullamento delle note di rimessione e del parere del 18 ottobre 2024, e condanna dei Ministeri alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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