Terrazzo su autorimessa a confine: deroga non estesa alla copertura calpestabile (TAR Lombardia n. 2761 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alle distanze legali prevista dalle N.t.a. per i manufatti accessori realizzati a confine è di stretta interpretazione e non si estende alla copertura calpestabile dell’autorimessa. Il terrazzo, per i suoi caratteri strutturali e funzionali, amplia la superficie abitativa dei vani che vi accedono e rientra nel concetto di costruzione rilevante ai fini del rispetto delle distanze. Esso va quindi arretrato dal confine secondo la distanza minima regolamentare, non essendo sufficiente la qualificazione come superficie accessoria. In tema di autotutela, il termine di sette mesi tra il formarsi del titolo edilizio per silenzio-assenso e l’annullamento parziale è ragionevole e comunque inferiore ai dodici mesi previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Gli interessi autoevidenti all’ordinato assetto urbanistico prevalgono sull’affidamento del privato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile unifamiliare in zona B4 del P.G.T. comunale, presentava istanza di permesso di costruire per una nuova autorimessa a confine, con copertura accessibile e calpestabile destinata a terrazzo. Decorso il termine procedimentale, l’Amministrazione comunicava che il titolo poteva intendersi formato per silenzio-assenso, riservandosi il riesame in autotutela degli aspetti problematici legati proprio alla previsione del terrazzo.
Dopo una segnalazione del confinante, il Comune avviava il riesame e, con provvedimento del 25.09.2020, annullava parzialmente il titolo edilizio nei limiti della copertura agibile e del parapetto, da arretrare a mt 1,5 dal confine. Il ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR Lombardia, deducendo la violazione delle N.t.a. di zona, il travisamento dei presupposti e la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La questione centrale riguarda la possibilità di collocare sul confine la copertura calpestabile dell’autorimessa. È pacifico che l’autorimessa possa essere edificata a confine in forza dell’art. 6.13 delle N.t.a., che ammette i manufatti accessori entro l’altezza di mt 2,50 e richiama espressamente il rispetto delle disposizioni del codice civile.
Il terrazzo, tuttavia, esorbita da quella previsione. La norma che consente di derogare alla distanza minima di cinque metri è di stretta interpretazione e opera solo per soluzioni funzionali meritevoli di deroga mirata, quali il ricovero di veicoli. Non può essere estesa alla copertura fruibile, che costituisce un plus rispetto alla finalità assentita.
Il Tribunale distingue la funzione delle distanze pubblicistiche da quelle civilistiche. Le prime, previste dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 e dalle N.t.a. comunali, tutelano il decoro e la salubrità, evitando intercapedini dannose; le seconde proteggono il diritto dominicale del confinante. La disciplina edilizia ha carattere cogente e tassativo e prevale sulle previsioni regolamentari riduttive, come affermato da Cons. Stato, IV, 31 marzo 2015, n. 1670.
Quanto alla qualificazione del manufatto, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui terrazze e balconi, anche se scoperti e non corrispondenti a volumi abitativi, rientrano nel concetto di costruzione ai fini delle distanze (Cons. Stato IV, n. 1841 del 04.03.2021; Idem, VI, n. 5307 del 2018; Idem, V, n. 1272 del 2014). La terrazza, per consistenza e profondità, amplia la superficie abitativa e va considerata non conforme.
La tesi del ricorrente sull’art. 26, comma 8, delle N.t.a. non convince: la previsione sul parametro DC riguarda l’edificazione di manufatti, non l’estensione della deroga a un terrazzo che si aggiunge all’accessorio. Infine, sull’autotutela, i sette mesi tra il formarsi del titolo tacito e l’annullamento parziale integrano un termine ragionevole, inferiore ai dodici mesi di legge, e gli interessi autoevidenti all’ordinato assetto urbanistico prevalgono sull’affidamento (Cons. Stato Sez. IV, n. 1795 del 2019; Idem Sez. VI, n. 5840 del 2019). Il ricorso è infondato; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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