Compatibilità paesaggistica negata in presenza di nuovi volumi e superfici utili (TAR Lombardia n. 2762 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, è precluso quando i lavori realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Ai fini delle nozioni di superficie utile e di volume rilevano le definizioni interpretative della Circolare ministeriale n. 33 del 26.6.2009: è volume qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergenti dal terreno o dalla sagoma del fabbricato preesistente, sono ammesse solo logge, balconi e portici aperti su tre lati e contenuti entro il 25 per cento dell’area di sedime. L’Amministrazione non ha alcun dovere di valutare mere ipotesi progettuali prospettate dal privato dopo il preavviso di diniego: oggetto del provvedimento e del sindacato giurisdizionale è l’opera come materialmente esistente, non quella che il ricorrente si dichiari disposto a realizzare in futuro. Il diniego è legittimo quando la struttura, per conformazione e destinazione funzionale, non integra gli estremi del portico accessorio e presenta un impatto visivo non trascurabile sul bene protetto.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile situato nel Comune di -OMISSIS-, affacciato sul primo bacino del lago e assoggettato a vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42/2004, presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e di assenza di danno ambientale per una tettoia di mq 11,50 realizzata sulla parete nord del fabbricato, oltre che per un disimpegno di ingresso in ferro e vetro. L’istanza coinvolgeva anche il gestore dell’attività di ristorazione esercitata nei locali.
Il Comune avviava il procedimento a seguito di un sopralluogo che aveva rilevato opere non incluse nella domanda di condono edilizio. Dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il tecnico della proprietà depositava una relazione con cui dichiarava l’intenzione di rimuovere le vetrate per trasformare il volume in portico aperto su tre lati. L’Amministrazione adottava comunque il diniego, richiamando l’aumento delle superfici utili e dei volumi e la mancata conformità urbanistico-edilizia. I ricorrenti impugnavano il provvedimento davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi, muovendo dalla correttezza dell’istruttoria e delle garanzie partecipative. La documentazione attesta un procedimento scandito dal sopralluogo, dagli avvisi di avvio, dal preavviso di diniego con invito al confronto e dalla valutazione della documentazione integrativa. Nessuna violazione degli artt. 7 e 10-bis legge n. 241/1990 è ravvisabile.
Il punto centrale riguarda la relazione depositata dopo il preavviso. I ricorrenti sostengono che il Comune avrebbe dovuto valutare la modifica proposta, con eliminazione delle vetrate. Il TAR esclude che sussista un dovere dell’Amministrazione di esaminare mere ipotesi progettuali. La collaborazione procedimentale opera nella valutazione del progetto da realizzare, non può fondare l’adozione di un provvedimento definitivo sulla semplice promessa di modifica di un’opera irregolare.
La circostanza che i ricorrenti contestino il difetto di motivazione e insieme imputino all’Ufficio di non aver considerato la modifica proposta è giudicata incoerente. La parte dimostra di avere ben chiaro il motivo del diniego, enunciato nel preavviso. Quanto al preteso errore cartografico nella classificazione dell’immobile nel P.G.T., il Collegio rileva che nessuna osservazione è stata presentata in sede di variante o di correzione degli errori materiali, che non risulta alcun errore da correggere e che l’ambito residenziale circonda l’immobile per la quasi totalità.
Nel merito, il TAR applica l’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 e le definizioni della Circolare n. 33/2009. Il disimpegno di ingresso è struttura chiusa su ogni lato e costituisce a tutti gli effetti nuovo volume. La tettoia-veranda, posizionata a ridosso della pubblica via e sporgente rispetto alla sagoma dell’edificio, ospita tavoli e sedie ed è funzionale all’attività di ristorazione: non è superficie accessoria né portico aperto su tre lati, essendo chiusa su almeno due lati. Le opere non sono dunque assentibili.
Il richiamo alla Circolare n. 16721/2010 non muta la conclusione, trattandosi di strutture estremamente visibili e impattanti sotto il profilo estetico. La tesi del preteso inserimento armonico presuppone una modestia dell’impatto che il Collegio ritiene smentita. Il ricorso è respinto perché infondato, con compensazione delle spese stante la particolarità del caso.
Nota della Redazione
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