Terre e rocce da scavo: cosa cambia con il decreto-legge 177/2026

Il decreto-legge 177/2026, in vigore dal 9 ottobre, fissa per legge le soglie per il deposito delle terre e rocce da scavo e crea il “cantiere puntuale”: fino a 20 metri cubi, le terre si possono riutilizzare nello stesso sito senza analisi ambientali preventive. Il dossier di Senato e Camera spiega perché un regolamento non bastava.

Che cosa prevede il decreto-legge 177/2026 sulle terre e rocce da scavo?

Aggiunge al Codice dell’ambiente un nuovo articolo, il 185-ter, con due regole. Il decreto-legge 177/2026, intitolato “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”, è in vigore dal 9 ottobre 2026. Le novità sono descritte nel dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera del 13 ottobre 2026.

Le due regole sono queste:

  • per le terre e rocce da scavo classificate come rifiuti, con i codici 17.05.04 e 17.05.03* dell’elenco europeo dei rifiuti (EER), il decreto fissa soglie specifiche di deposito, che secondo la relazione del Governo sono quelle già previste dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120: 4.000 metri cubi in tutto, di cui non oltre 800 di rifiuti pericolosi;
  • nei cantieri che producono fino a 20 metri cubi di terre e rocce, da riutilizzare nello stesso sito, il riutilizzo è ammesso anche senza caratterizzazione ambientale preventiva.

Una precisazione è necessaria. Il dossier è documentazione dei Servizi studi, destinata al lavoro dei parlamentari. Descrive il decreto e riporta le relazioni del Governo che lo accompagnano: le ragioni della norma sono quelle dichiarate dal Governo.

Perché sulle terre e rocce da scavo non bastava un regolamento?

Perché, secondo il Consiglio di Stato, un regolamento non può derogare ai limiti fissati dalla legge senza una legge che lo consenta. Il dossier parla di gerarchia delle fonti: il regolamento è un atto dell’esecutivo e sta sotto la legge.

La vicenda parte da un regolamento in preparazione. Secondo la relazione del Governo, è in corso di adozione un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che semplifica la gestione delle terre e rocce da scavo. Quando entrerà in vigore, sarà abrogato il D.P.R. 120/2017, che oggi regola la materia: lo prevede l’art. 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Sullo schema di quel regolamento il Consiglio di Stato si è pronunciato nell’adunanza del 14 aprile 2026. Ha rilevato che la disciplina regolamentare del deposito temporaneo non può derogare alle condizioni dell’art. 185-bis del Codice dell’ambiente, in particolare ai quantitativi massimi (Cons. Stato n. 710/2026). Il deposito temporaneo è l’accumulo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, prima della raccolta.

Il contrasto, nei numeri riportati dal dossier, è questo:

  • lo schema di regolamento prevedeva, per le terre e rocce da scavo, 4.000 metri cubi complessivi, di cui non oltre 800 di rifiuti pericolosi;
  • l’art. 185-bis fissa un limite generale di 30 metri cubi;
  • le soglie dello schema non erano nuove: sono già nel D.P.R. 120/2017, oggi in vigore.

Non è una questione solo amministrativa. Per il Consiglio di Stato, una deroga per regolamento avrebbe effetti anche sulla configurabilità del reato di gestione di rifiuti non autorizzata, previsto dall’art. 256 del Codice dell’ambiente.

Lo stesso parere ha criticato anche la regola dei 20 metri cubi riutilizzabili senza caratterizzazione, che lo schema conteneva all’art. 27. Per la Sezione consultiva, esonerare quei cantieri dalle indagini significa presumere con un regolamento che le terre non siano contaminate, mentre la legge impone di accertarlo, con il rischio di compromettere la tutela ambientale e sanitaria.

Il decreto-legge risponde con una norma di rango primario, cioè con forza di legge. Secondo la relazione del Governo, l’art. 185-ter dà copertura di legge alle soglie e garantisce la continuità anche quando il D.P.R. 120/2017 cesserà di avere efficacia. Nella stessa norma entra anche la regola dei 20 metri cubi.

Che cos’è il cantiere puntuale?

È il cantiere in cui si producono non più di 20 metri cubi di terre e rocce da scavo, destinate al riutilizzo diretto nello stesso sito. La definizione entra ora nella legge: la introduce il comma 2 dell’art. 185-ter.

La disciplina si regge su tre elementi:

  • il volume si calcola sulla base delle sezioni di progetto, cioè sui disegni tecnici dello scavo;
  • le terre si possono riutilizzare nel sito di produzione anche senza caratterizzazione ambientale preventiva, cioè senza le indagini che accertano se il terreno è contaminato e in che misura;
  • i requisiti si attestano con la documentazione di esecuzione dei lavori.

Quando non si applica la semplificazione dei piccoli cantieri?

Quando le terre contengono materiali impiegati nello scavo o vengono da situazioni di possibile contaminazione. Il comma 3 dell’art. 185-ter esclude dal riutilizzo senza caratterizzazione:

  • le terre e rocce che contengono calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche impiegati nello scavo, meccanizzato o tradizionale;
  • le terre e rocce provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica;
  • le terre e rocce derivanti da scavi eseguiti per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.

Secondo il dossier, le esclusioni limitano la semplificazione ai casi in cui il riutilizzo diretto non crea impatti sull’ambiente e sulla salute. Negli altri casi valgono le regole ordinarie.

Il decreto-legge 177/2026 è già in vigore?

Sì, dal 9 ottobre 2026, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma non è definitivo. Un decreto-legge perde efficacia fin dall’inizio se il Parlamento non lo converte in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione (art. 77 della Costituzione). Per questo decreto il termine scade il 7 dicembre 2026.

Il testo è all’esame della Camera (atto Camera n. 3133) e in sede di conversione può essere modificato. Nel frattempo il D.P.R. 120/2017 resta in vigore, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento.

Che cos’altro prevede il decreto-legge 177/2026?

Interviene anche su valutazioni ambientali, clima, economia circolare e bonifiche. Le misure principali, come le descrive il dossier, sono queste:

  • la Commissione tecnica che valuta i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima svolge anche le verifiche di assoggettabilità a VIA, cioè l’esame che decide se un progetto va sottoposto a valutazione di impatto ambientale;
  • 500 mila euro nel 2027 rafforzano le istruttorie del Ministero dell’ambiente sui profili sanitari, nel rinnovo e nel riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale;
  • un fondo di 11 milioni di euro l’anno dal 2027 finanzia gli investimenti dei Comuni per eventi imprevedibili legati all’ambiente e al clima che non sono emergenze di protezione civile di rilievo regionale o nazionale, fino a 1 milione di euro per evento;
  • chi sostituisce i combustibili tradizionali con il CSS-combustibile, ricavato dai rifiuti, segue una procedura semplificata se non aumenta la capacità produttiva autorizzata e rispetta i limiti di emissione: se l’autorità non si pronuncia entro 45 giorni dalla comunicazione, può procedere;
  • il procedimento per individuare il responsabile di una contaminazione deve chiudersi in 150 giorni, e se la Provincia non adotta in tempo la diffida al responsabile provvede la Regione.

Per il risanamento della Terra dei fuochi il decreto destina fino a 200 milioni di euro, gestiti dal Commissario unico. Introduce poi obblighi di astensione per gli amministratori in conflitto di interessi nei consorzi degli imballaggi e nei sistemi di responsabilità estesa del produttore, con cui i produttori si fanno carico dei rifiuti dei loro prodotti.

Che cosa cambia per imprese, tecnici e condomini?

Per i piccoli scavi cambia il metodo: meno analisi preventive, più peso alla prova documentale. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.

Il decreto risolve il problema della fonte. Le soglie e la regola dei 20 metri cubi ora stanno in una legge, quindi il contrasto tra regolamento e Codice segnalato dal Consiglio di Stato viene meno. Non risponde invece, da solo, al rilievo di merito sul rischio per la tutela ambientale e sanitaria.

Sul piano pratico resta il problema della prova. Tre decisioni aiutano a misurarlo:

  • l’onere di provare le condizioni del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti, perché l’istituto è eccezionale e derogatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 11447/2026);
  • i requisiti della disciplina sulle terre e rocce da scavo vanno accertati su dati di fatto oggettivi, non con i soli progetti, accordi o dichiarazioni di chi li invoca, anche se la decisione applica l’art. 186 del Codice, una disciplina precedente (Cass. pen. Sez. VII n. 30283/2026);
  • le terre reimpiegate per riempire un vuoto nel piazzale di un immobile non sono rifiuti abbandonati, se la loro compatibilità è stata accertata con analisi chimiche e l’uso è conforme al titolo edilizio (TAR Toscana n. 293/2026).

Qui c’è un punto da seguire. La nuova norma calcola i 20 metri cubi sulle sezioni di progetto e affida l’attestazione alla documentazione dei lavori, mentre la Cassazione ha chiesto dati di fatto e non solo carte. Chi si avvale della semplificazione fa a meno della prova che ha deciso il caso toscano: le analisi. Per un condominio o una piccola impresa che commissiona uno scavo, conviene quindi che la documentazione dei lavori dimostri con dati concreti tre cose: il volume, il riutilizzo nello stesso sito, l’assenza di esclusioni.

Il dossier lascia aperte tre questioni. Non dice come il Governo abbia valutato il rilievo di merito del Consiglio di Stato. Non indica quali documenti di cantiere bastino per l’attestazione. Non chiarisce se il rilievo sulle soglie riguardi anche il D.P.R. 120/2017, che le prevede dal 2017.

Fonti

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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