Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 3578 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, anche relativi, qualora istituiti prima dell’esecuzione e in assenza o difformità del titolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale siciliana n. 19/2021 ha quindi travolto l’interpretazione che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Nelle aree vincolate restano sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, che non comportino nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il procedimento di condono si conclude con il provvedimento del Comune; l’autorità preposta al vincolo esprime un avviso vincolante, ma non può ordinare la riduzione in pristino.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha negato il condono, presentato nel 2004 ai sensi della legge n. 326/2003, per un ampliamento in sopraefficazione a destinazione scolastica, disponendo contestualmente la rimessione in pristino dei luoghi. Ha impugnato anche la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022.
L’immobile era assistito da plurimi titoli edilizi e da pareri favorevoli della Soprintendenza. Il Comune aveva a suo tempo ritenuto l’abuso suscettibile di condono, subordinatamente all’acquisizione del parere dell’ente vincolante. Il ricorrente ha dedotto l’omesso preavviso di rigetto, il difetto di motivazione, la formazione del silenzio-assenso, la disparità di trattamento e l’illegittimità dell’ordine di ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio, osservando che il giudizio ha ad oggetto l’avviso reso nel procedimento di terzo condono e che un’eventuale nuova istanza ai sensi della legge n. 105/2024 aprirebbe un autonomo procedimento. Ha richiamato l’art. 73, primo comma-bis, c.p.a. sulla necessità di definire immediatamente il ricorso.
Nel merito, la Sezione ha confermato il proprio consolidato indirizzo. L’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003 ammette la sanatoria delle tipologie di minore impatto solo negli immobili vincolati ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, mentre il successivo comma 27, lettera d), pone un limite ostativo per le opere eseguite in area vincolata in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici.
La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che aveva dato interpretazione autentica dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 nel senso di ammettere la sanatoria in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Il rinvio regionale all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 investe l’intera disciplina, compresi i limiti al rilascio del titolo. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono integrano norme di grande riforma economico-sociale.
La Sezione ha quindi escluso che l’atto impugnato operi su un rapporto esaurito, non essendosi formato alcun provvedimento tacito, e ha qualificato l’avviso della Soprintendenza come espressione di un potere vincolato. Ne deriva la superfluità del preavviso di rigetto e la sufficienza della motivazione per relationem alla circolare assessoriale. Nel caso concreto l’intervento ha creato nuovi volumi o superfici, come riconosciuto nella stessa domanda di condono.
Il Collegio ha però accolto il motivo relativo ai poteri sanzionatori. Il procedimento di condono si chiude con la decisione del Comune, cui spetta l’adozione degli atti repressivi; alla Soprintendenza compete il solo avviso vincolante. Nessuna norma le attribuisce il potere di ingiungere la riduzione in pristino, che nel condono negato rientra nella competenza comunale ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è stato rigettato, con annullamento parziale dell’atto nella sola parte relativa al ripristino, e le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.