Valutazione comparativa dei titoli e sindacato del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 1480 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla Commissione di concorso in ordine ai titoli, al curriculum e alle pubblicazioni dei candidati costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’errore macroscopico, della contraddittorietà o dell’illogicità manifesta. La censura che investa il merito dell’attribuzione dei punteggi è pertanto inammissibile. Il giudizio complessivo e sintetico sui titoli è legittimo e non richiede la valutazione analitica di ogni singola esperienza dichiarata. La doglianza sui punteggi attribuiti al candidato non vincitore è inoltre inammissibile ove, anche se accolta, non valga a superare la prova di resistenza e a invertire la graduatoria.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Firenze bandiva una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario nel settore concorsuale 11/E3, settore scientifico disciplinare M-PSI/05. Alla selezione partecipavano quattro candidati; all’esito della valutazione dei curricula il candidato poi risultato vincitore riportava 84,5 punti, la ricorrente 79,9 punti e la terza candidata 74,8 punti. Con decreto rettorale n. 712/2024 del 4 giugno 2024 venivano approvati gli atti e dichiarato vincitore il candidato. Seguivano la proposta di chiamata del Dipartimento e l’approvazione del Consiglio di amministrazione.

La candidata seconda classificata impugnava gli atti con ricorso principale, deducendo vizi nella valutazione dei titoli del vincitore e dei propri, nonché l’illegittimità del criterio di valutazione delle pubblicazioni. Il controinteressato proponeva ricorso incidentale; la ricorrente depositava motivi aggiunti. L’Università eccepiva l’irricevibilità dei motivi aggiunti e l’infondatezza delle doglianze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso principale. Quanto alla terza missione del vincitore, il curriculum conteneva un collegamento web omnicomprensivo perfettamente funzionante, idoneo a rendere consultabili i contributi divulgativi: la loro oggettivazione è sufficiente, non essendo richiesti i rigidi parametri propri dell’attività scientifica, e irrilevante è la modalità tecnica di consultazione. La contestazione del punteggio massimo attinge però il merito della valutazione discrezionale ed è inammissibile.

Analogamente, la qualificazione di un titolo come premio o riconoscimento internazionale rientra nella valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, incensurabile salvo vizi macroscopici. Sulla partecipazione ai collegi di dottorato, la direzione di un programma comporta necessariamente la partecipazione al collegio dei docenti; quanto al requisito dell’accreditamento ministeriale, la sua esclusione per un dottorato tenuto presso un’università straniera di prestigio avrebbe determinato un eccessivo formalismo, in contrasto con i principi di ragionevolezza e par condicio competitorum.

Sugli incarichi istituzionali, la Commissione non si è limitata al dato temporale, ma ha valorizzato la prestigiosità e la responsabilità dell’incarico internazionale: anche a voler ravvisare un travisamento del fatto, esso difetterebbe del carattere macroscopico richiesto dalla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi. Sul preteso divieto di duplicazione dei gruppi di ricerca, la censura non è provata, avendo la Commissione operato una valutazione complessiva; in ogni caso l’eventuale eliminazione di due titoli su tredici non inciderebbe sulla graduatoria.

Il secondo motivo, relativo ai punteggi della ricorrente, è inammissibile sotto un duplice profilo: investe il merito delle valutazioni senza evidenziare errori macroscopici, e non supera la prova di resistenza, giacché l’incremento ipotizzabile non colmerebbe il divario con il vincitore. Il terzo motivo, sulla valutazione delle pubblicazioni, è parimenti inammissibile: la motivazione mediante sub-punteggi numerici per ciascun criterio è comprensibile e non è richiesta l’esplicitazione del peso di ogni sottovoce. Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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