Terzo condono in area vincolata incostituzionale la norma siciliana di favore (TAR Sicilia n. 2334 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, l’anteriorità del vincolo paesaggistico rispetto all’esecuzione dell’opera è ostativa alla sanatoria indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo, non essendo stata riprodotta la diversa formulazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale siciliana di interpretazione autentica ha ripristinato l’integrale applicazione della disciplina statale, con i relativi limiti. La natura vincolata del diniego esclude la necessità del preavviso di rigetto e ogni valutazione discrezionale sul concreto impatto paesaggistico. Nel procedimento di condono la Soprintendenza esprime un parere consultivo vincolante, ma non può irrogare l’ordine di demolizione, riservato al Comune.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato nel 2004 istanza di condono ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003 per un immobile realizzato sine titolo e asseritamente ultimato nel gennaio 2001, versando gli oneri e depositando la documentazione integrativa. In sede paesaggistica ha chiesto il parere alla Soprintendenza, che dopo una richiesta istruttoria ha rigettato l’istanza applicando la circolare n. 2/2022. Il Comune ha quindi respinto il condono.

La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia sia il parere soprintendizio, comprensivo dell’ordine di riduzione in pristino, sia il diniego comunale, sia la circolare regionale, articolando otto censure. L’Amministrazione regionale si è costituita; il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge la prima censura sull’omessa notifica al destinatario: la comunicazione al tecnico non rileva se la parte ha comunque avuto piena conoscenza dell’atto e lo ha impugnato, secondo l’art. 41, comma 2, c.p.a.

Il nucleo della decisione riguarda la condonabilità delle opere in area vincolata. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 33 della legge n. 47/1985 considerava ostativo il solo vincolo di inedificabilità, mentre l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 non riproduce la locuzione “qualora questi comportino inedificabilità”. Ne deriva, per consolidato orientamento richiamato dal Tribunale, che le opere sono sanabili solo se realizzate prima del vincolo, conformi agli strumenti urbanistici, riconducibili alle tipologie minori dell’allegato 1 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta; restano escluse le opere che comportano nuove superfici e nuova volumetria.

Il quadro non muta in Sicilia. La l.r. n. 19/2021 aveva ridimensionato il rinvio alla normativa statale per ammettere il condono in presenza di vincoli relativi, ma la Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato illegittima tale previsione, qualificando le disposizioni statali sui limiti del condono come norme di grande riforma economico-sociale. Il TAR ritiene quindi legittima la circolare n. 2/2022, che si limita a ribadire l’applicazione della disciplina vigente, e superato il diverso parere del CGARS richiamato dalla ricorrente.

Nel caso concreto le opere consistono in un piccolo fabbricato con nuovi volumi, classificato dal tecnico di parte nella tipologia n. 1 dell’allegato 1, e sull’area insisteva già il vincolo del D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7.09.1966, confermato dal D.A. 23 febbraio 2001. Il diniego è dunque vincolato: non servono motivazione rafforzata né valutazione del danno paesaggistico, e la violazione delle garanzie partecipative è dequotata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento non discrezionale.

È invece fondata l’ottava censura: la Soprintendenza non può adottare provvedimenti repressivi nell’ambito del condono, spettando al Comune l’ordine di demolizione. Il parere è annullato limitatamente a tale statuizione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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