Terzo condono in area vincolata e sanatoria dei soli interventi minori (TAR Sicilia n. 1760 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree della Regione Siciliana sottoposte a vincolo paesaggistico, anche relativo, il terzo condono edilizio non consente la sanatoria delle opere che comportino la creazione di nuovi volumi o superfici. L’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, recepito dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, pone un limite ostativo che opera anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 252/2022. Sono pertanto condonabili, in zona vincolata, soltanto gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sempre che le opere siano anteriori al vincolo, conformi agli strumenti urbanistici e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. Il diniego del parere paesaggistico costituisce atto vincolato, per il quale non occorrono la comunicazione di avvio del procedimento, il preavviso di rigetto né una specifica motivazione sull’interesse pubblico, restando escluso alcun affidamento tutelabile del privato.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato al Comune di Lipari domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, per regolarizzare una modifica di destinazione d’uso e alcuni aumenti di superficie utile. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in applicazione della circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, ha espresso parere negativo ai fini paesaggistici sulla richiesta in sanatoria.

La ricorrente ha impugnato quel diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, l’istruttoria inadeguata, la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi e la lesione del legittimo affidamento. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, richiamando il comma 26 e il comma 27, lettera d), dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama le proprie recenti pronunce sul medesimo nucleo, confermandone le valutazioni. La circolare n. 02/2022 ha correttamente precisato che, dopo la Corte costituzionale n. 252/2022, nel territorio siciliano è inammissibile la sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa, essendo sanabili soltanto restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e opere che non comportino nuovi volumi o superfici.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003, che ammette a sanatoria le tipologie da 4 a 6 dell’allegato 1 solo negli immobili soggetti ai vincoli richiamati dall’art. 32 della legge n. 47/1985. Il successivo comma 27, lettera d), esclude comunque la sanatoria delle opere realizzate su immobili vincolati, qualora il vincolo sia istituito prima dell’esecuzione e le opere siano difformi dal titolo o non conformi agli strumenti urbanistici.

Il Tribunale ricostruisce il quadro regionale: l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 rinvia all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compresi i limiti al rilascio del titolo. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2, ritenendo lesiva della riserva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente la tesi dell’ammissibilità della sanatoria per vincoli non assoluti. Il giudice costituzionale ha qualificato le previsioni statali sui limiti del condono come norme di grande riforma economico-sociale.

Confermano tale lettura le pronunce del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023 e l’ordinanza cautelare n. 256/2023, che hanno escluso la necessità di ulteriori approfondimenti sulle ricadute della declaratoria di incostituzionalità. L’ordinanza n. 357/2023, di diverso tenore, non giustifica un mutamento dell’indirizzo consolidato.

Nel caso concreto la richiesta riguarda un ampliamento, con creazione di nuovi volumi e superfici: in ambito paesaggistico ogni nuovo volume e ogni nuova superficie utile, anche tecnica o interrata, è ostativa alla sanatoria. Gli atti in materia di abusi edilizi sono vincolati: superflui risultano partecipazione procedimentale, preavviso di rigetto e specifica motivazione, mentre la disparità di trattamento non rileva rispetto ad atti vincolati. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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