Condono edilizio in zona vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1759 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici, anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. Sono pertanto sanabili, in zona vincolata, soltanto gli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, e comunque le opere che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana di interpretazione autentica ha confermato la piena applicabilità della disciplina statale, qualificata come norma di grande riforma economico-sociale. Nei procedimenti a esito vincolato non sono richieste specifica comparazione degli interessi né motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico, e neppure la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Un privato ha presentato nel 2004 al Comune di Messina istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/2003 per un manufatto realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza competente ha ricevuto la nota per il parere di competenza nel 2005. Solo nel 2023, con provvedimento n. 0002901 del 17 febbraio, l’Amministrazione ha negato il condono e ha ordinato la rimessione in pristino.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e, ove occorra, la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022. Ha dedotto la formazione del silenzio-assenso, l’illegittimità dell’intervento in autotutela oltre i termini, i vizi di motivazione e di istruttoria, il difetto di comparazione degli interessi e di tutela dell’affidamento, la disparità di trattamento e la compatibilità dell’opera con il vincolo. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. La Corte delle leggi ha chiarito che il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 al disposto statale riguarda anche i limiti entro cui il titolo può essere rilasciato, compreso il carattere ostativo del vincolo non assoluto.
Ne deriva che in Sicilia il terzo condono non è ammesso in presenza di vincoli relativi. Restano sanabili solo gli interventi di minore importanza. Il Collegio richiama Consiglio di Stato n. 3289 del 2015, n. 4123 del 2023 e n. 1213 del 2022: ai fini paesaggistici il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato, e la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico.
Quanto al dedotto silenzio-assenso, la Sezione rileva la specialità del procedimento di condono. L’art. 17-bis della legge n. 241/1990 presuppone che l’Amministrazione procedente abbia trasmesso lo schema di provvedimento e la documentazione: adempimento mai avvenuto e non previsto dalle norme sul condono. Il richiamo agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 comporta, invece, il silenzio-rifiuto e non il silenzio-assenso.
Le ulteriori censure sono respinte perché il provvedimento era interamente vincolato, essendo stata realizzata una nuova superficie e un nuovo volume in senso paesaggistico. In materia di atti vincolati non si richiede comparazione degli interessi né motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico, ed è superflua la comunicazione di avvio. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale è adeguata. La disparità di trattamento rileva solo per atti discrezionali.
Il ricorso è quindi rigettato. Le spese sono compensate in ragione dei contrasti interpretativi registrati in materia e della questione ancora suscettibile di evoluzione.
Nota della Redazione
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