Revoca del posteggio e irregolarità contributiva del subentrante (Cons. Stato n. 10263 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione e della concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche, fondata sull’irregolarità contributiva, può essere adottata nei soli confronti del soggetto che svolge in attualità l’attività e che non abbia regolarizzato la propria posizione nel periodo di sospensione. Il requisito della regolarità contributiva si verifica con esclusivo riguardo al subentrante, non al titolare originario dei titoli. L’art. 4-bis, comma 1, e l’art. 5, comma 1-ter, della legge regionale del Veneto n. 10 del 2001, letti in coordinamento con il successivo art. 6, impongono la verifica in capo all’esercente l’attività assentita. Il coinvolgimento del dante causa incolpevole è sproporzionato rispetto al suo affidamento a conservare i titoli a suo tempo ottenuti.
Il Fatto
Il titolare di un’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica in Venezia, in un posteggio del mercato turistico giornaliero, comunicava al Comune il subingresso nella titolarità dell’autorizzazione e della concessione a favore di altra ditta individuale, in forza di un contratto di affitto del ramo di azienda.
In sede istruttoria la ditta subentrante risultava non regolare sotto il profilo contributivo. Il Comune invitava alla regolarizzazione sia il subentrante sia l’originario titolare; all’esito di un secondo accertamento di irregolarità, sospendeva e poi revocava i titoli in capo all’originario titolare. Il TAR Veneto accoglieva il ricorso di quest’ultimo, annullando la revoca. Il Comune appellava, sostenendo che l’irregolarità del subentrante doveva riflettersi sul dante causa.
La Motivazione della Corte
Le censure del Comune sono infondate. Il Collegio rileva che la sentenza di primo grado non ha violato gli artt. 4-bis e 5 della legge regionale del Veneto n. 10 del 2001. L’ipotesi tipica di revoca presuppone che l’irregolarità contributiva sia soggettivamente imputabile al titolare del rapporto amministrativo.
Le disposizioni non distinguono in modo espresso il caso del subingresso. Tuttavia, per il Collegio plurimi elementi testuali convergono nel senso che la verifica della regolarità contributiva debba svolgersi con esclusivo riguardo al subentrante. L’art. 4-bis, comma 1 assoggetta al requisito l'”attività di commercio su aree pubbliche”, cioè il soggetto che la svolge in attualità; l’art. 5, comma 1-ter riferisce la revoca all'”interessato” che non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.
Tali norme si coordinano con l’art. 6, che subordina il perfezionarsi del subingresso alla presentazione di un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e, per le vicende circolatorie inter vivos, prevede la reintestazione con prosecuzione dell’attività senza interruzioni. Da qui il Collegio ricava l’unicità del rapporto amministrativo nel succedersi dei soggetti privati e, sul piano logico, l’insensibilità delle vicende personali riferite a ciascuno di essi, tra cui la perdita dei requisiti.
La Corte respinge l’argomento dell’appellante secondo cui l’inestensibilità della causa di revoca pregiudicherebbe l’interesse pubblico. La reazione limitata all’interessato è sufficiente allo scopo, mentre il coinvolgimento del titolare originario, incolpevole e pur consapevole dell’irregolarità del proprio avente causa, risulta sproporzionato rispetto al suo legittimo affidamento. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e senza necessità di esaminare il motivo riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione della natura delle questioni e dell’assenza di specifici precedenti.
Nota della Redazione
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