Terzo condono e aree vincolate: sanabili solo gli abusi minori (TAR Lazio n. 196 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, e attuato in sede regionale dalla L.R. Lazio n. 12/2004, consente la sanatoria delle opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico solo quando ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, natura di opera minore senza aumento di volume o superficie e previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Le nuove costruzioni e gli altri abusi maggiori restano esclusi dalla sanabilità, indipendentemente dalla data di imposizione del vincolo e dalla natura assoluta o relativa dell’inedificabilità. Il diniego di sanatoria ha carattere vincolato, ancorato all’esistenza del vincolo e all’incremento di superficie o volumetria, e assolve all’obbligo motivazionale ex art. 3 della legge n. 241/1990 quando dà conto di entrambi i presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Comune di Maenza un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per un fabbricato a piano terra adibito a civile abitazione, composto da tre ambienti e completamente ultimato, richiamando il regime del d.l. n. 269/2003. Aveva versato gli oneri accessori e depositato la documentazione; il tecnico incaricato dal Comune aveva espresso parere favorevole.
Nel corso del procedimento era però sopraggiunto il parere negativo della Soprintendenza, che aveva escluso la riconducibilità dell’opera alle tipologie sanabili in zona vincolata e ne aveva rilevato il contrasto con il contesto architettonico e paesaggistico. Su questa base il Comune aveva negato la sanatoria. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo il difetto di motivazione e l’errata applicazione del vincolo, assunto come successivo alla realizzazione del manufatto.
La Motivazione della Corte
Il TAR qualifica l’istanza come riferita al terzo condono e ne ricostruisce la disciplina. L’art. 32 del d.l. n. 269/2003 ha fissato limiti più stringenti rispetto al primo e al secondo condono: nelle aree vincolate sono suscettibili di sanatoria solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Per le altre tipologie opera una preclusione legale alla sanabilità.
Il collegio richiama il costante orientamento amministrativo, da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, n. 425 del 17.01.2020, secondo cui il terzo condono è applicabile esclusivamente agli interventi minori e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, restando esclusi gli abusi di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato anche quando l’area sia soggetta a inedificabilità relativa e gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici.
Da qui la griglia delle quattro condizioni cumulative. Nel caso concreto l’opera, dichiarata dallo stesso ricorrente come rientrante nella tipologia n. 1, costituisce una nuova costruzione e va qualificata come abuso maggiore. Essa insiste per tabulas su zona vincolata. Il combinarsi dei due elementi — abuso maggiore e area vincolata — impedisce la condonabilità, con conseguente legittimità del diniego.
Quanto al profilo procedimentale, il TAR esclude il difetto di motivazione. Il provvedimento di diniego ha natura vincolata, essendo ancorato all’esistenza del vincolo paesaggistico e all’incremento di superficie o volumetria: avendo dato puntualmente conto di entrambi i presupposti, esso soddisfa l’art. 3 della legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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