Ricorso gerarchico necessario avverso le sanzioni disciplinari di corpo (TAR Molise n. 239 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le sanzioni disciplinari di corpo il ricorso gerarchico previsto dall’art. 1363, comma 2, del C.O.M. costituisce condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale, con la conseguenza che il ricorso al giudice amministrativo proposto senza il previo esperimento del rimedio gerarchico, ovvero prima del decorso dei novanta giorni dalla sua presentazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.. Tale condizione è compatibile con i parametri costituzionali, in ragione della specialità dell’ordinamento militare e del solo temporaneo differimento della tutela. Ai fini del suo soddisfacimento non è sufficiente una istanza di riesame ex art. 1365 del C.O.M., che ha natura meramente rinnovatoria e non condivide con il ricorso gerarchico la cognizione di legittimità e di merito. Qualora l’istanza di riesame si concluda con la conferma della sanzione, il militare è onerato di proporre il ricorso gerarchico prima di agire in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri con funzioni di comando di stazione, era stato destinatario di un’archiviazione in sede penale, nella quale il giudice aveva tuttavia ravvisato lacune investigative. Acquisito il fascicolo, l’Amministrazione gli contestava la violazione degli artt. 712, 713, comma 3, 717 e 732, comma 6, lett. a), d.P.R. n. 90/2010 e gli infliggeva la sanzione della consegna di un giorno ai sensi dell’art. 1360 del C.O.M..
Il militare presentava un’istanza di riesame e, contestualmente, proponeva ricorso al TAR avverso la sanzione. Il Comando di Compagnia respingeva l’istanza di riesame; il Comando Legione dichiarava improcedibile il ricorso gerarchico per decorrenza del termine di trenta giorni. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti con due atti di motivi aggiunti, affidandosi anche all’illegittimità derivata dalla sanzione originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione dell’Amministrazione circa il mancato esperimento del ricorso gerarchico e la qualifica come fondata. L’art. 1363, comma 2, del C.O.M. vieta il ricorso giurisdizionale avverso le sanzioni di corpo se prima non è stato esperito il rimedio gerarchico o non sono trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione. Il Tribunale richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 113 del 1997) e quella amministrativa (Cons. Stato n. 880 del 2018; Cons. Stato n. 6421 del 2023), che hanno riconosciuto la legittimità della condizione in ragione della specialità dell’ordinamento militare.
Applicando tali coordinate, il TAR rileva che l’istanza del 27 novembre 2020 costituisce una mera istanza di riesame in autotutela e non un ricorso gerarchico: la stessa si conclude con la richiesta di annullamento in autotutela ex art. 21 octies della legge n. 241/1990 e solo in via subordinata richiama il rimedio gerarchico, soluzione incompatibile con la tipicità dell’istituto. Il ricorso giurisdizionale, notificato il 30 novembre 2020, risulta quindi proposto in carenza del previo ricorso gerarchico e, in ogni caso, prima del decorso dei novanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Quanto ai motivi aggiunti avverso il provvedimento di improcedibilità del 29 dicembre 2020, il Collegio li dichiara inammissibili: le censure attengono a un passaggio motivazionale accessorio e non al nucleo dispositivo fondato sulla decadenza dal termine di trenta giorni ex art. 2 del d.P.R. n. 1199/1971. Anche a voler qualificare l’istanza come ricorso gerarchico, essa sarebbe tardiva, essendo stata presentata cinquantanove giorni dopo la notifica della sanzione.
Infine, sui motivi aggiunti avverso il rigetto dell’istanza di riesame, il Tribunale afferma che, in caso di conferma della sanzione, il militare è onerato di proporre il ricorso gerarchico prima di agire in giudizio, non ammettendosi una diversa lettura dell’art. 1365 del C.O.M. in chiave di mera facoltà. Nel merito, il riesame ha natura esclusivamente rinnovatoria e richiede elementi di valutazione nuovi: le doglianze del ricorrente ripropongono valutazioni soggettive di fatti già noti e non integrano nuove prove, con conseguente infondatezza.
Il ricorso introduttivo e i due atti di motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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