Silenzio-inadempimento e condotta ostruzionistica del Comune: condanna a provvedere (TAR Liguria n. 123 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto della condanna dell’Amministrazione per il silenzio illegittimamente serbato sull’istanza dell’interessato è che, al momento della pronuncia, perduri l’inerzia colpevole dell’ente inadempiente. Tale inerzia sussiste quando l’Amministrazione non conclude il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di riferimento, anche se adotta atti interlocutori o soprassessori, giacché un simile contegno comporta un rinvio sine die ed è espressione di un atteggiamento ostruzionistico. Viola il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990, l’ente che tenga una condotta dilatoria e induca l’istante a credere che avrebbe sottoscritto l’atto richiesto, in spregio ai principi di buona fede e leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. L’azione contra silentium è pertanto fondata e va accolta, con ordine di provvedere e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, Circolo Velico, ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. lamentando l’inerzia del Comune sull’istanza del 19 settembre 2024, con cui aveva chiesto l’approvazione di un atto suppletivo alla concessione demaniale del 2010, avente ad oggetto un porticciolo turistico. L’atto suppletivo riconosceva formalmente l’attività balneare, di fatto praticata da oltre sessant’anni, nella porzione di levante dell’area in concessione, quale attività accessoria all’approdo per diporto nautico, così da soddisfare la prescrizione regionale.

Dopo la notifica del ricorso, il Comune ha manifestato l’intendimento di sottoscrivere l’atto e ha convocato il legale rappresentante del Circolo. Ha poi chiesto l’inserimento di una clausola di revocabilità legata all’esito di un giudizio di appello pendente. Il ricorrente ha aderito e trasmesso il testo definitivo. Giunto presso gli uffici comunali per la firma, il Sindaco ha però comunicato che non avrebbe sottoscritto il titolo suppletivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento pretorio secondo cui presupposto della condanna per silenzio è la persistenza dell’inerzia colpevole al momento della pronuncia, incluso il caso in cui l’Amministrazione adotti un atto interlocutorio o soprassessorio. Un tale contegno, osserva il Collegio, comporta un rinvio sine die ed è espressione di un atteggiamento ostruzionistico che rasenta talora il limite di un atteggiamento beffardo. Sul punto sono richiamate, ex multis, Cons. St., sez. VI, n. 4803 del 2021, Cons. St., sez. IV, n. 8349 del 2019 e i T.A.R. Lazio n. 662 del 2025, T.A.R. Campania n. 1329 del 2024, T.A.R. Campania n. 4013 del 2023 e T.A.R. Puglia n. 263 del 2022.

Su questa base il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia violato il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, tenendo una condotta dilatoria e inducendo l’istante a credere che avrebbe sottoscritto l’atto suppletivo. La condotta è valutata in spregio ai principi di buona fede e leale collaborazione con il privato. L’azione contra silentium è dunque fondata.

Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina al Comune di pronunciarsi sull’istanza con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di La Spezia, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in favore del ricorrente, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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