Carta del docente ai docenti precari: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2734 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente in favore di un docente non di ruolo, una volta passata in giudicato, è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice dell’ottemperanza. L’amministrazione che non provveda spontaneamente al pagamento delle somme liquidate è inottemperante. Nel relativo giudizio, il Commissario ad acta può essere nominato sin da subito, per il caso di ulteriore inerzia, con espressa esclusione di qualsiasi compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Una docente non di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Pavia una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
La sentenza, divenuta definitiva, era stata notificata al Ministero, ma l’amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato procedibile il ricorso, avendo verificato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 dalla notifica della sentenza. La procedibilità è condizione necessaria per l’azione di ottemperanza.
Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa creditoria risultava sostenuta da idonea documentazione e dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non aveva dedotto di aver adempiuto.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta.
Il commissario, che potrà essere investito solo su istanza del creditore, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Nell’affrontare la questione, il TAR ha specificato che l’attività demandata non comporta alcun compenso, in quanto rientra nei compiti istituzionali del funzionario pubblico.
Quanto alle spese, il collegio ha applicato il principio della soccombenza, condannando il Ministero alla rifusione in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione ha tenuto conto della serialità delle controversie sulla carta del docente, che non richiedono l’esame di questioni di fatto e di diritto specifiche, anche sulla base del precedente citato in motivazione (Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221).
Nota della Redazione
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