Terzo condono in Sicilia escluso anche per vincoli relativi e nuovi volumi (TAR Sicilia n. 2866 del 14.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 alla normativa statale comprende anche il limite ostativo di cui all’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003. Sono pertanto sanabili, in area vincolata, soltanto gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Il divieto di incremento dei volumi e delle superfici va inteso in senso ampio e finalistico: rileva qualsiasi nuova edificazione che modifichi stabilmente lo stato dei luoghi, compresi i volumi tecnici.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato residenziale nel Comune di Lipari, ha presentato nel 2004 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per opere realizzate senza titolo: l’ampliamento di un vano cucina al piano terra e la realizzazione di un locale tecnico al primo piano.

La Soprintendenza competente ha espresso diniego sulla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, insieme al decreto assessoriale che aveva sottoposto l’arcipelago delle Eolie a vincolo di temporanea immodificabilità e all’art. 22 delle Norme Generali del Piano Territoriale Paesistico, nella parte in cui impone un regime di inedificabilità assoluta. Ha inoltre chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale n. 15/1991. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo, confermando le valutazioni espresse in numerose pronunce della Sezione. La questione centrale riguarda l’ammissibilità del terzo condono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico in ambito regionale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, che aveva introdotto un’interpretazione autentica dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 nel senso di ammettere la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Secondo il giudice delle leggi, il rinvio regionale alla normativa statale investe anche i limiti entro cui il titolo in sanatoria può essere rilasciato, tra cui l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi.

Il Tribunale sottolinea che tale orientamento è ormai condiviso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che in sede di merito ha affermato la piena applicabilità della disciplina nazionale sul terzo condono. Né l’ordinanza cautelare che aveva disposto la sollecita fissazione dell’udienza giustifica un mutamento dell’indirizzo, avendo natura sommaria.

Nel caso concreto, gli interventi hanno determinato nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. La giurisprudenza richiamata chiarisce che in area vincolata il divieto di incremento volumetrico riguarda qualsiasi nuova edificazione, senza distinzione tra volumi tecnici e volumi abitativi, interrati o fuori terra. Quanto alla superficie utile, essa va intesa in senso ampio, quale attitudine dell’opera a modificare stabilmente la conformazione vincolata del territorio.

Il Collegio respinge anche le censure di difetto di motivazione e di omessa comunicazione del preavviso di rigetto: il provvedimento in materia di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata, con la conseguenza che non è necessaria una specifica comparazione degli interessi né un utile apporto partecipativo del privato. Quanto ai rilievi sul regime di inedificabilità assoluta e sulle sue proroghe, il Tribunale osserva che l’impossibilità di assentire il condono sussiste anche a fronte di un vincolo di natura relativa. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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