Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 216 del 14.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio dispositivo in senso ampio, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Ove il ricorrente dichiari espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può scrutinare la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve soltanto prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., salvo che la controparte formuli specifiche repliche o diverse richieste. La declaratoria di improcedibilità presuppone l’assenza di contestazioni avversarie sulla causa sopravvenuta di improcedibilità.
Il Fatto
Il Consorzio Biorepack e l’associazione Assobioplastiche impugnavano la nota della Provincia Autonoma di Bolzano dell’8 agosto 2023 e, ove occorresse, il Piano provinciale di gestione rifiuti, lamentando che il rifiuto di ammettere nell’impianto di digestione anaerobica di Lana le bioplastiche compostabili unitamente all’umido urbano violasse l’art. 182-ter del d.lgs. n. 152/2006 e la gerarchia dei rifiuti. Deducevano altresì il comportamento contraddittorio dell’Amministrazione e chiedevano il risarcimento del danno ex art. 30 cod. proc. amm.
Costituitisi la Provincia e la controinteressata, entrambe eccepivano l’inammissibilità e chiedevano il rigetto nel merito. Con memoria del 9 luglio 2024 i ricorrenti dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la risposta del M.A.S.E. resa in sede di interpello ex art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006, e chiedevano la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che, a fronte dell’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non possa decidere nel merito né procedere d’ufficio. In assenza di repliche avversarie, opera il principio dispositivo in senso ampio, con la conseguenza che la parte conserva la disponibilità dell’azione sino alla trattazione e può provocare la sola presa d’atto e la declaratoria di improcedibilità.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 5159 del 25.05.2023, Cons. Stato, Sez. VII, n. 671 del 31 gennaio 2022, Cons. Stato, Sez. III, n. 3981 del 21 maggio 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 5486 del 21 settembre 2020, Cons. Stato, Sez. V, n. 38 del 2 gennaio 2020, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1278 del 25 febbraio 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 12 settembre 2016.
Nel caso concreto, all’udienza del 24 luglio 2024 la controinteressata ha aderito incondizionatamente alla richiesta di compensazione delle spese, nulla rilevando sulla dichiarazione di carenza di interesse. La difesa della Provincia si è limitata a prendere posizione sulla compensazione, omettendo specifiche repliche o richieste in relazione alla causa di improcedibilità dedotta. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa i presupposti della compensazione ex artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., in considerazione della peculiarità della vicenda e del contenuto della nota ministeriale. Da essa emerge che la mancata adozione del decreto previsto dall’art. 182-ter, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 non giustifica l’emanazione a livello locale di atti volti a vietare l’utilizzo di sacchetti compostabili per la raccolta dell’umido e il conferimento dei prodotti di cui al comma 6 del medesimo articolo. L’inciso sulla validità della risposta nei soli limiti del quesito non assume rilievo, trattandosi di precisazione legata alla mancata conoscenza degli elementi del caso.
Nota della Redazione
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