Condono edilizio in Sicilia: vincolo relativo ostativo senza potere di ripristino (TAR Sicilia n. 3102 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 24 della l.r. Sic. n. 15/2004 in richiamo integrale dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, non consente la sanatoria delle opere realizzate su aree gravate da vincoli paesaggistici, ancorché relativi. Il limite di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 integra norma di grande riforma economico-sociale e non ammette interpretazioni derogatorie, come chiarito dalla Corte cost. n. 252 del 19 dicembre 2022. Il parere dell’Ente di tutela del vincolo, pur obbligatorio e vincolante, è atto endoprocedimentale: la sola autorità competente a definire il procedimento di sanatoria è il Comune, con la conseguenza che la Soprintendenza è priva del potere ripristinatorio ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
La ricorrente presentava istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 per la realizzazione di un terzo vano di circa quattordici metri quadri e per il cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione di un immobile sito nell’Isola di Filicudi, Comune di Lipari. L’area risultava gravata da vincolo architettonico e paesaggistico apposto con D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966 e confermato dal Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie del 2001.
La Soprintendenza rigettava l’istanza di nulla osta paesaggistico e ordinava il ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune di Lipari, sul presupposto del parere negativo, respingeva l’istanza di condono. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, articolando censure di nullità, difetto di motivazione, violazione delle garanzie partecipative e illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il diniego impugnato come riferito esclusivamente all’istanza di sanatoria del 2004, escludendo l’indeterminatezza dell’oggetto e relegando l’erronea indicazione del mappale a mera irregolarità. Passa poi al nucleo sostanziale: il terzo condono in Sicilia è regolato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 e i relativi limiti.
Secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cons. Stato n. 1036/2023, n. 90/2023, n. 8781/2022), le opere su aree vincolate sono insanabili salvo il concorso di quattro condizioni, tra cui il parere favorevole dell’autorità di tutela. La Corte cost. n. 252 del 19 dicembre 2022 ha chiarito che il rinvio regionale concerne anche i limiti di rilasciabilità e che le previsioni statali sulle tipologie non condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Il Collegio esclude la riconducibilità dell’intervento alle opere minori: l’ampliamento comporta incremento di volumetria e il cambio di destinazione d’uso incide sul carico urbanistico. L’opera insiste su area tutelata ed è stata realizzata dopo l’imposizione del vincolo. Ne deriva l’infondatezza dei motivi sulla condonabilità.
Quanto alle garanzie partecipative, la natura vincolata della determinazione esclude l’obbligo di preavviso di rigetto. Il provvedimento è adeguatamente motivato mediante il richiamo alla circolare assessoriale n. 2 del 2022, sufficiente in ragione delle caratteristiche dell’abuso.
È invece fondata la censura sull’ordine di ripristino. Il parere dell’Ente di tutela, sebbene obbligatorio e vincolante, resta atto endoprocedimentale: il Comune è l’unica autorità procedente, sicché la Soprintendenza non può esercitare i poteri repressivi ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il parere va annullato in parte qua. Il ricorso per motivi aggiunti è rigettato, stante l’infondatezza delle censure sul diniego comunale e l’irrilevanza delle irregolarità formali dedotte.
Nota della Redazione
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