Diniego di permesso di costruire e accesso procedimentale agli atti richiamati (TAR Campania n. 1164 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto destinatario degli effetti diretti del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell’art. 10 lett. b) legge n. 241/1990, poiché la comunicazione di avvio non è mero strumento di instaurazione del contraddittorio, ma mezzo attraverso cui si garantisce la fattiva collaborazione del privato. La mancata messa a disposizione degli atti che l’amministrazione pone a fondamento del diniego, benché richiesti dall’interessato, viola il contraddittorio endoprocedimentale e integra un comportamento contrario alla buona fede. Non può pretendersi che il privato azioni la pretesa ostensiva con autonoma istanza ex art. 22 e ss. legge n. 241/1990: una tale prospettazione configura un aggravamento procedimentale vietato dall’art. 1, comma 2, della medesima legge.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario con il coniuge di un fabbricato residenziale ricadente in area vincolata del PRG e in zona di protezione integrale del Piano Territoriale dei Campi Flegrei, presenta nel 2020 istanza di permesso di costruire con autorizzazione paesaggistica semplificata. L’istanza di autorizzazione viene trasmessa alla Soprintendenza competente. Trascorso lungo tempo senza provvedimento formale, il ricorrente chiede alla Città Metropolitana di nominare un Commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione comunale inerte.
Il dirigente comunale e poi il commissario ad acta comunicano il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, fondandolo su presunti abusi edilizi pregressi, già oggetto di ordinanze sanzionatorie. Il ricorrente chiede copia di tali ordinanze per partecipare al contraddittorio e segnala che una sentenza del giudice ordinario aveva collocato gli abusi in epoca anteriore al 1967 e all’acquisto della proprietà. Il commissario nega la consegna degli atti, ritenendo sufficiente una futura istanza di accesso, e conferma il diniego definitivo nell’8 giugno 2022. Il ricorso proposto davanti al TAR è affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente. Il punto di diritto è il rapporto tra accesso procedimentale e obbligo di motivazione del diniego. Chi subisce gli effetti diretti del provvedimento finale non è solo destinatario della comunicazione di avvio: ha pieno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti delle norme sull’accesso ai documenti.
Il Tribunale ricostruisce la funzione dell’istituto. La comunicazione di avvio non serve soltanto ad aprire il contraddittorio: è lo strumento attraverso cui il privato è messo in condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri interessi, quando l’amministrazione impone limitazioni ai suoi diritti. Il diritto di visione è strumentale alla presentazione di memorie e documenti, diretti a incidere sull’assetto sostanziale definito con il provvedimento finale.
Nel caso concreto, il commissario ad acta ha fondato il diniego sulle ordinanze nn. 32 e 33 del 2009, richiamandole per relationem, senza mai metterle a disposizione del ricorrente, che le aveva espressamente richieste. Questo comportamento è contrario alla buona fede che deve improntare i rapporti con la pubblica amministrazione e ha inciso sull’adeguato momento di confronto endoprocedimentale, integrando la violazione del contraddittorio dedotta.
Il Collegio respinge l’argomento difensivo secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto presentare autonoma istanza di accesso ex art. 22 e ss. legge n. 241/1990. Una simile prospettazione realizza una forma di aggravamento procedimentale vietata dall’art. 1, comma 2, della stessa legge. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento di ogni altra censura. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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