La verifica ex art. 48-bis non è provvedimento: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3095 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 non costituisce esercizio di potestà autoritativa né attribuisce una qualifica di inadempimento al soggetto controllato. L’attività prevista dall’art. 2, comma 2, d.m. n. 40/2008 consiste in un mero controllo di una situazione preesistente, già determinata dal mancato pagamento, dall’iscrizione a ruolo e dalla notificazione della cartella, e si conclude con una comunicazione ricognitiva al soggetto pubblico richiedente. Anche la mancata effettuazione del pagamento da parte dell’amministrazione non integra un provvedimento amministrativo, ma un comportamento vincolato. Ne consegue che la posizione del privato non è di interesse legittimo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con possibilità di riproposizione del giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, aveva emesso una fattura nei confronti di un’amministrazione pubblica per un importo superiore a cinquemila euro. Il pagamento veniva sospeso perché, all’esito della verifica effettuata dall’agente della riscossione, il professionista risultava inadempiente in relazione a più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo superiore alla soglia prevista dalla norma.
Il ricorrente contestava la qualificazione, sostenendo che una delle cartelle era stata “sospesa” e non era pagabile, così che l’esposizione residua sarebbe rimasta sotto la soglia dei cinquemila euro. Proponeva quindi ricorso al TAR avverso la comunicazione di inadempimento, articolando motivi di violazione dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, eccesso di potere, lesione dell’affidamento e violazione del contraddittorio procedimentale. L’amministrazione eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse per la notifica di un atto di pignoramento presso terzi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta d’ufficio la questione di giurisdizione, ritenendo superfluo il previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., perché il ricorrente aveva già diffusamente trattato il tema nei propri scritti, con conseguente venir meno dell’effetto sorpresa.
Il ricorrente richiamava Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4694/2014, secondo cui la verifica configurerebbe una potestà certificativa dell’inadempimento, con conseguente giurisdizione amministrativa di legittimità. Il TAR non condivide tale orientamento.
Il dato testuale dell’art. 2, comma 2, d.m. n. 40/2008 — l’agente “controlla se risulta un inadempimento” e ne dà comunicazione al soggetto pubblico — esclude la natura autoritativa dell’atto. L’attività è di mera verifica di una situazione preesistente e non attribuisce alcuna qualifica: il soggetto è già inadempiente per effetto del mancato pagamento, dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella.
La comunicazione finale è quindi ricognitiva, e la posizione giuridica del privato non è qualificabile come interesse legittimo. Analogo ragionamento vale per l’atto del soggetto pubblico che non procede al pagamento: la relazione illustrativa al regolamento e il parere del Consiglio di Stato n. 2834/2007 chiariscono che si tratta di mancata effettuazione del pagamento, non di un provvedimento di sospensione.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riproposto entro i termini ex art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito della decisione e dell’esistenza di orientamenti contrari.
Nota della Redazione
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