Autotutela edilizia oltre i dodici mesi: rileva la colpa del Comune (TAR Sicilia n. 3101 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio del permesso di costruire può essere superato, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, solo quando la falsa rappresentazione dei fatti sia imputabile all’istante e non rilevabile dall’amministrazione con l’ordinaria diligenza istruttoria. La falsa rappresentazione non può dirsi accertata in modo inequivocabile quando l’atto di autotutela si limiti ad allegarla senza riscontro tecnico. La mera omissione o imprecisione nel corredo progettuale, superabile con gli strumenti istruttori disponibili, è neutra rispetto alla decadenza. Il concorso di colpa dell’amministrazione impedisce il differimento del dies a quo e travolge la conseguente ordinanza di demolizione.

Il Fatto

I ricorrenti, acquirenti a titolo oneroso di un immobile nel 2024, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, il permesso di costruire rilasciato alla dante causa nel 2021, e la successiva ordinanza di demolizione.

Il titolo edilizio era stato rilasciato per demolizione e ricostruzione con sfruttamento dell’incremento di cubatura del “Piano Casa” regionale, su aree qualificate dal Comune come siti di attenzione PAI e, perciò, assoggettate a inedificabilità. L’amministrazione fondava l’autotutela su plurimi profili: falsa rappresentazione dei vincoli, autorizzazione paesaggistica acquisita dopo il rilascio e l’avvio dei lavori, irregolarità tributarie e violazione della disciplina sul trasferimento di volumetria. I ricorrenti deducevano la violazione delle garanzie procedimentali e del termine decadenziale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità: la mancata notifica dell’atto di autotutela non ne inficia la validità, ma incide sulla decorrenza del termine per impugnare. Poiché l’ordinanza di demolizione, notificata ai ricorrenti, ne trasfondeva integralmente il contenuto, la piena conoscenza era stata acquisita e il diritto di difesa non era compresso.

Nel merito, il Collegio ha affrontato la censura sul termine decadenziale, individuando la ragione più liquida di decisione. Il dies a quo coincide con il rilascio del primo titolo, non della variante, poiché oggetto dell’annullamento è il permesso originario e i vizi si radicano nella prima istanza. L’autotutela, intervenuta tre anni dopo, travalicava quindi la soglia legislativa.

Il Tribunale ha poi escluso l’operatività dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, richiamando l’indirizzo secondo cui l’esimente richiede che la divergenza tra realtà e rappresentazione sia imputabile all’interessato e non rilevabile nel corso di un’ordinaria istruttoria. Ha richiamato Corte cost. n. 88 del 2025, Cons. Stato Sez. IV n. 7134 del 2024, Cons. Stato Sez. IV n. 3876 del 2025 e Cons. Stato Sez. VI n. 1702 del 2025: la tutela dell’affidamento opera solo se legittimo, ma la negligenza amministrativa non può premiare l’inerzia.

Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che l’atto di autotutela allegava la qualificazione delle aree come siti di attenzione senza alcun concreto riscontro oggettivo, tanto da usare il condizionale e da non produrre prova nemmeno in giudizio. Il certificato di destinazione urbanistica, pur dichiarativo, indicava il rischio per una particella e non per le altre: errata indicazione sintomatica del concorso di colpa del Comune, tenuto a conoscere il PAI e a rettificare o disattendere motivatamente il CDU.

Anche l’allegazione della cessazione del pericolo nel 2023 dimostrava che la valutazione era agevolmente eseguibile in via tempestiva. Gli ulteriori profili — nulla osta paesaggistico, trasferimento di volumetria, tributi — esulavano dalla falsa rappresentazione e risultavano conoscibili già in istruttoria. Accolto il ricorso, è stato annullato l’atto di autotutela e, di riflesso, la ordinanza di demolizione, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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