Terzo condono e vincoli relativi: parere vincolato e silenzio-rifiuto (TAR Sicilia n. 3603 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio in Sicilia il decorso del termine di 180 giorni assegnato alla Soprintendenza per il parere di competenza non integra un’ipotesi di silenzio-assenso, ma di silenzio-rifiuto, ai sensi dell’art. 32, comma 43, D.L. n. 269/2003: si è quindi in presenza di un silenzio non significativo e il potere amministrativo non si esaurisce per effetto del tempo. L’art. 24 L.R. Sicilia n. 15/2004 richiama l’art. 32 D.L. n. 269/2003 nella sua integralità, compreso il limite del comma 27, lett. d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Gli immobili vincolati sono pertanto sanabili solo per interventi riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, che non comportano aumento di volumetria. Essendo il parere atto vincolato, è sufficiente una motivazione sintetica e non opera l’art. 21-octies L. n. 241/1990, perché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare nel Comune di Lipari, isola di Stromboli, ricadente in zona C3 del PRG, aveva realizzato nel 1995 opere di ampliamento in assenza di titolo, per una superficie utile residenziale di mq 15 oltre a un piccolo terrazzo coperto. Per tali opere presentava nel dicembre 2004 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 L. n. 326/2003 e della L.R. Sicilia n. 15/2004.

Dopo molti anni la Soprintendenza esprimeva parere negativo, assumendo il grave danno in area di interesse paesaggistico sulla scorta della circolare assessoriale n. 2/2022 e della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, e ordinava la rimessione in pristino. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento della pronuncia costituzionale, la formazione del silenzio-assenso ex art. 17 L.R. n. 4/2003, la tardività e la perdita di vincolatività del parere, l’illegittima retroattività della sentenza n. 252/2022 e l’asserita condonabilità degli abusi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto la richiesta di rinvio formulata per consentire al legislatore regionale di recepire il cd. decreto Salva Casa. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il differimento della trattazione solo per ragioni eccezionali, e tale non è l’eventuale approvazione di una norma dalla rilevanza e applicabilità ratione temporis non conoscibile.

Nel merito, il Tribunale esclude che il parere costituisca esercizio di autotutela. L’art. 17, comma 6, L.R. n. 4/2003 disciplina espressamente le sole istanze relative al primo e al secondo condono e non ancora definite; non si applica all’istanza presentata ai sensi del terzo condono. L’art. 32, comma 43, D.L. n. 269/2003 qualifica infatti come silenzio-rifiuto la mancata formulazione del parere entro 180 giorni: il silenzio è non significativo e il potere non si consuma.

Cadono per consequenza le censure sulla non vincolatività del parere tardivo e sull’impossibilità dell’ordine di ripristino, potere attribuito dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Quanto alla sentenza n. 252/2022, il Collegio rileva che la Consulta ha dichiarato illegittima la L.R. n. 19/2021 perché innovativa e ampliativa del paradigma statale, ammettendo la sanatoria delle opere in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. L’eliminazione della norma ha prodotto la reviviscenza della disciplina più restrittiva già vigente al momento dell’istanza, con pieno rispetto dell’art. 136 Cost.

Nel merito dell’istanza, gli abusi rientrano nella tipologia 1 dell’allegato 1 al D.L. n. 269/2003, come indicato nella stessa domanda di condono, e non nelle tipologie 4, 5 e 6. L’art. 32, comma 26 ammette per gli immobili vincolati la sanatoria dei soli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, che non comportano aumento di volumetria: aumento pacificamente sussistente e non contestato. Non soccorrono i richiami all’art. 3, comma 1, lett. d) ed e.6), d.P.R. n. 380/2001, né agli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985, che riguardano le sole opere anteriori all’imposizione del vincolo, anteriorità non dedotta né dimostrata.

Il Collegio ribadisce, richiamando la sentenza n. 252/2022 e la sentenza del C.G.A.R.S. n. 288 del 2023, che il richiamo all’art. 24 L.R. Sicilia n. 15/2004 copre anche i limiti del comma 27, lett. d), e che nessuna distinzione tra vincoli assoluti e relativi è praticabile. Nessuno spazio valutativo residuava quindi alla Soprintendenza: la valutazione di incompatibilità è compiuta a monte dal legislatore. Per gli atti vincolati è sufficiente una motivazione sintetica, presente nel provvedimento, e non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo non può legittimare. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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