Accreditamento sanitario: obbligo di istruttoria sul fabbisogno e sui risultati (TAR Sicilia n. 3598 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, essendo l’atto concessorio subordinato alla verifica di un ulteriore fabbisogno assistenziale. Tuttavia, nel valutare l’istanza, l’Amministrazione regionale deve svolgere la necessaria istruttoria in applicazione dell’art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992, che esige un’aggiornata verifica della domanda di prestazioni per la branca interessata, una compiuta stima del fabbisogno di assistenza e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dalla struttura. Il diniego che si limiti a rinviare alla mancata previsione della dotazione di posti letto nella programmazione regionale è, per ciò solo, illegittimo. Ne consegue l’annullamento del provvedimento e l’obbligo dell’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una casa di cura e ha presentato istanza di accreditamento di dieci posti letto. L’Assessorato Regionale della Salute ha rigettato l’istanza con una nota che rinviava esclusivamente alla circostanza che quella dotazione di posti letto non era prevista nella programmazione regionale, come integrata e modificata dai decreti assessoriali succedutisi nel 2019.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, la lacunosità della programmazione rispetto al fabbisogno di day surgery, la violazione delle garanzie partecipative e dei principi in materia di concorrenza. L’Assessorato ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto e ha resistito nel merito. Il Comune di Catania ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in via preliminare l’eccezione del Comune, estromettendolo dal giudizio: il provvedimento impugnato è stato adottato dall’Assessorato Regionale senza alcun coinvolgimento dell’Amministrazione comunale. Disattende invece l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Assessorato, poiché la ricorrente ha impugnato anche i decreti assessoriali posti a base del diniego.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il giudice richiama il condiviso orientamento secondo cui, se è vero che l’accreditamento non è oggetto di un diritto, l’Amministrazione deve comunque effettuare la necessaria istruttoria in applicazione dell’art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992. La disposizione esige un’aggiornata verifica della domanda di prestazioni per la branca interessata, una compiuta stima del fabbisogno di assistenza e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture che intendono accreditarsi.
Il Collegio richiama sul punto Corte cost. n. 195 del 2021, nonché TAR Palermo n. 3365 del 2022, TAR Catania n. 2969 del 2024 e C.G.A. n. 582 del 2020. Da tali precedenti ricava che la valutazione dell’attività svolta è funzionale all’accreditamento istituzionale e non può essere sostituita dal solo riscontro della conformità alla programmazione.
Nel caso concreto, l’Assessorato si è limitato a rinviare alla mancata previsione dei posti letto nella programmazione regionale. Non risulta alcuna apposita valutazione del fabbisogno territoriale, né la verifica della rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione, della sua funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione e dei risultati conseguiti nell’attività. Il difetto di istruttoria è assorbente.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della nota assessoriale e obbligo dell’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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