Terzo condono e vincolo paesaggistico: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1861 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sia esso assoluto o relativo, il terzo condono edilizio di cui all’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, ammette a sanatoria i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al medesimo decreto (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici). Il carattere vincolato del provvedimento di diniego rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso da quello adottato. La motivazione può essere resa per relationem mediante rinvio alla circolare richiamata, con il solo onere di rendere l’atto disponibile all’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha rigettato il parere di competenza sull’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 l. n. 326/2003 per opere edilizie realizzate in assenza di titolo nel Comune di Messina. L’opera consisteva nella costruzione di un patio in cemento armato e nel cambio di destinazione d’uso da cantina a residenza.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata notifica del preavviso di rigetto e la violazione dell’art. 32, comma 43, d.l. n. 269/2003, recepito in Sicilia dall’art. 24 l.r. n. 15/2004, per difetto di motivazione e di istruttoria e lesione dell’affidamento. La Regione e la Soprintendenza si sono costituite chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, osserva che il carattere vincolato del provvedimento in materia di sanatoria rende superflua la previa comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto. La valorizzazione di irregolarità meramente formali contrasta con i principi di economicità, speditezza ed efficienza della legge n. 241/1990, quando emerga che il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della medesima legge. Né in sede processuale sono emersi elementi che avrebbero indotto l’Amministrazione a diversa determinazione.

Sul secondo motivo, il TAR richiama il proprio precedente n. 1358 del 10 aprile 2024, che ha ricostruito il quadro del terzo condono. La circolare n. 2 del 30 dicembre 2022 dell’Assessorato regionale ha richiamato la sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, l.r. n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, comma 2, e 2. Ne deriva l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.

Il Collegio ricostruisce l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali. Richiama la giurisprudenza amministrativa — C.g.a. nn. 836/2023 e 288/2023, Cons. Stato n. 1036/2023 e n. 8781/2022 — secondo cui nelle aree vincolate sono sanabili solo le tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1.

Nel caso concreto difettano le condizioni di ammissibilità: l’opera, ricadente su area a vincolo paesaggistico, consiste in un patio in cemento armato e in un cambio di destinazione d’uso che comporta aumento di volumetria e superficie, come confermato dal riferimento nella stessa domanda di condono alle tipologie 1, 2 e 3. Infondato è anche il vizio di motivazione, essendo ammessa la motivazione per relationem ex art. 3, comma 3, l. n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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