Terzo condono e vincolo paesaggistico: la tipologia 1 resta non sanabile (TAR Sicilia n. 310 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e richiamato dall’art. 24 della l.r. Sicilia n. 15/2004, preclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali, anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. Ne deriva che l’opera rientrante nella tipologia 1 dell’allegato 1 al medesimo decreto, in quanto nuova costruzione, non è condonabile in zona vincolata, risultando neutrale la qualificazione del vincolo come assoluto o relativo. Il diniego comunale costituisce atto vincolato, con conseguente superfluità del preavviso di rigetto e dell’apporto partecipativo. Il mero decorso del tempo non genera alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in muratura a una elevazione fuori terra, per volume complessivo di mc 261,93, nel Comune di Lipari, isola di Vulcano, presentava istanza di condono edilizio per un immobile che assumeva ricadere nella disciplina del terzo condono. Il Comune rigettava l’istanza con nota del 4 dicembre 2023, rilevando da un lato il mancato riscontro a due richieste di integrazione documentale, dall’altro che la tipologia di abuso denunciata era la n. 1 e come tale non suscettibile di condonabilità in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento e la violazione della disciplina regionale sul terzo condono in combinato disposto con l’art. 23, comma 11, della l.r. n. 37/1985. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente. La deliberazione di Giunta regionale richiamata è invocata in modo generico, senza esternare la concreta rilevanza delle disposizioni sulla fattispecie. Manca dunque quella situazione di eccezionalità che, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., potrebbe giustificare il differimento della trattazione.
Nel merito, il provvedimento supera le censure di difetto di motivazione. Il diniego poggia su due profili distinti: il mancato riscontro alle integrazioni documentali, circostanza non contestata, e la tipologia di abuso non condonabile. Le ragioni di fatto e di diritto sono adeguatamente esternate. Il Collegio aggiunge che si tratta di atto vincolato, il che rende superflua sia la comunicazione di avvio del procedimento sia il preavviso di rigetto: a fronte di un abuso di tipologia 1 in zona vincolata, non è ipotizzabile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato.
Sul secondo gruppo di motivi, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 24, comma 1, della l.r. Sicilia n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, dunque anche nei limiti alla sanatoria. La lett. d) del comma 27 esclude la condonabilità delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alle prescrizioni urbanistiche.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la sanatoria in area vincolata richiede il concorso di condizioni rigorose: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Sulla questione interviene poi la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale interpretativa del 2021: il rinvio dell’art. 24 all’art. 32 riguarda anche i limiti del rilascio, e le previsioni statali sulle tipologie non condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Alla luce di tali coordinate, l’opera in contestazione — fabbricato interamente abusivo, tipologia 1, su area sottoposta a vincolo paesaggistico — non è sanabile, risultando neutrale la natura assoluta o relativa del vincolo. La censura di disparità di trattamento è generica e comunque non configurabile rispetto a situazioni non identiche, né in presenza di poteri vincolati. Quanto all’affidamento, il lungo tempo trascorso non legittima una situazione contra ius. Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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