Appello ammissibile solo sui motivi del ricorso introduttivo (Cons. Stato n. 3670 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il thema decidendum è circoscritto ai motivi dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, salva l’eccezionale ipotesi dell’art. 104, comma 3, cod. proc. amm.; ogni nuova domanda o eccezione è pertanto inammissibile. La modalità di esposizione dei motivi per relationem, mediante rinvio alla documentazione versata in giudizio, contrasta con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., perché imporrebbe al giudice di ricostruire le tesi di parte. L’obbligo motivazionale del provvedimento amministrativo non richiede la confutazione analitica di ogni argomentazione difensiva, essendo sufficiente che emergano con chiarezza le ragioni determinanti della decisione. I termini di cui all’art. 73 cod. proc. amm. per il deposito di memorie e documenti sono perentori, con conseguente inutilizzabilità degli atti tardivi.
Il Fatto
Una società di servizi energetici presentava al Gestore dei Servizi Energetici due richieste di verifica e certificazione, con valutazione standardizzata, per ottenere titoli di efficienza energetica relativi all’installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza in motori elettrici e di impianti fotovoltaici presso stabilimenti di proprietà di clienti industriali.
Il Gestore rigettava entrambe le istanze con due note del 11 maggio 2018, rilevando che la documentazione allegata non consentiva di escludere che i medesimi inverter fossero stati inseriti in più pratiche, con conseguente duplicazione delle richieste riferite agli stessi impianti. La società impugnava i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che respingeva i ricorsi riuniti. Proponeva quindi appello, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale sollevata con l’istanza di riapertura del contraddittorio depositata dopo l’udienza. L’avviso ex art. 73 cod. proc. amm. era stato dato in sede di discussione e le parti avevano potuto interloquire: la concessione del termine a difesa è prevista solo quando il rilievo officioso emerga dopo il passaggio in decisione. Il deposito documentale successivo è pertanto inammissibile, perché i termini dell’art. 73 cod. proc. amm. sono perentori e gli atti tardivi sono tamquam non essent.
Nel merito, la Corte ricostruisce la motivazione dei dinieghi: il Gestore non ha contestato il frazionamento dei progetti, bensì la duplicazione delle istanze riferite ai medesimi inverter. Ne deriva l’irrilevanza delle censure sull’applicazione retroattiva del d.m. 11 gennaio 2017 e sulla possibilità di suddividere gli interventi in più pratiche.
La società, in primo grado, aveva dedicato alla questione centrale solo un cenno, assumendo che la duplicazione non si fosse verificata e rinviando genericamente agli elaborati allegati. Tale tecnica, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. V, n. 1323 del 21 febbraio 2020), viola il principio di specificità dei motivi: non è sufficiente il rinvio alla documentazione, perché altrimenti si imporrebbe al giudice di supplire all’onere di specificazione.
Le censure tecniche sviluppate solo in appello — descrizione delle caratteristiche delle pompe e degli inverter, violazione del principio di proporzionalità — sono inammissibili perché nuove. Il thema decidendum del secondo grado resta perimetrato dai motivi del ricorso introduttivo, e sulle questioni tecniche non si è svolto il necessario contraddittorio in primo grado.
Quanto ai profili procedimentali, le osservazioni presentate in sede amministrativa incorrevano nello stesso difetto: la società si era diffusa sulla normativa applicabile senza dimostrare la diversità delle apparecchiature. Il Collegio esclude l’integrazione postuma della motivazione e ritiene sufficiente, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1499 del 04.03.2026, che l’atto esponga in modo chiaro le ragioni determinanti. L’appello è quindi in parte inammissibile e per il resto rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della tecnica redazionale dei provvedimenti impugnati.
Nota della Redazione
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