L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone una situazione nuova che renda (TAR Lombardia n. 314 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice. La declaratoria in rito trova il proprio fondamento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e richiede una volontà inequivoca del ricorrente di non ritenere più utile la decisione sulla propria domanda annullatoria. L’esito meramente processuale della controversia giustifica, in presenza di accordo delle parti, la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Milano, in data 16 marzo 2022, ha disposto la revoca della nomina a guardia particolare giurata e del porto d’armi per difesa personale a tariffa ridotta, unitamente al divieto, per sé e per ogni persona convivente, di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Il ricorso, notificato il 16 maggio 2022 e corredato da domanda cautelare, censurava anche il verbale di ritiro delle armi e la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Ministero dell’Interno si costituiva deducendo l’infondatezza del gravame. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare ravvisando l’insussistenza del fumus boni iuris. In prossimità del merito il ricorrente, con atto del 15 novembre 2024, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza d’interesse con compensazione delle spese; l’amministrazione ha aderito in punto di spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse postula una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente alla proposizione del ricorso, idonea a determinare l’inutilità della sentenza (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Cons. Stato, 11 ottobre 2007, n. 5355).

La questione giuridica attiene dunque alla verifica dei presupposti processuali della pronuncia, non al merito della legittimità del provvedimento prefettizio. Il Tribunale non esamina nel merito la revoca disposta dall’amministrazione, ma si limita a constatare il venir meno dell’interesse alla decisione.

Nel caso concreto il ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio anche in ragione del tempo trascorso e del percorso lavorativo intrapreso. Tale inequivoca volontà di non ritenere più utile la pronuncia sulla domanda annullatoria integra, per il Collegio, i presupposti per la declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alle spese, la loro compensazione è disposta in ragione dell’esito meramente processuale della controversia e dell’espresso accordo delle parti sul punto. Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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