Il terzo condono in zona vincolata non ammette nuovi volumi (TAR Sicilia n. 27 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, anche quando il vincolo sia relativo. A seguito della Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la disciplina regionale siciliana interpretativa, sono sanabili in zona vincolata i soli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, alle condizioni congiuntamente previste dalla norma. La realizzazione di nuovi volumi o superfici resta insanabile, non essendo riconducibile a dette tipologie. Il parere della Soprintendenza reso in sede di condono è atto endoprocedimentale vincolante e non autonomo: l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi ivi contenuto è illegittimo perché anticipa la fase sanzionatoria, che seguе solo al provvedimento terminale comunale di diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile adibito a civile abitazione di circa 38 mq sito nel Comune di Lipari, realizzato in assenza di titoli autorizzativi, presenta istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003. Il manufatto ricade in zona E1 del P.R.G. e in zona TO1 del P.T.P., all’interno di aree Zps e Sic, ed è esterno alle zone A e B del Piano delle Riserve e Preriserve.
La Soprintendenza di Messina rigetta la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, richiamando la circolare regionale n. 2/2022, e ordina la rimessione in pristino. Il Comune di Lipari, in virtù di quel diniego, respinge l’istanza di condono. Il ricorrente impugna i provvedimenti, la circolare presupposta e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo sulla partecipazione procedimentale. Il provvedimento ha carattere vincolato, il che rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto. Richiamando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, il Tribunale esclude che irregolarità formali possano invalidare una determinazione il cui contenuto non sarebbe potuto essere diverso.
Nel merito, il Collegio esamina congiuntamente le censure sulla sanatoria e sulla circolare. La motivazione degli atti è adeguata per relationem, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, al richiamo della circolare regionale. Questa, recependo la Corte cost. n. 252/2022, chiarisce che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 rinvia all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compreso il limite del comma 27, lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi.
Il Tribunale richiama l’orientamento del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023 e la giurisprudenza amministrativa sul punto. Le condizioni di sanabilità devono ricorrere congiuntamente: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto l’intervento comporta un aumento di volumetria, non riconducibile alle opere di minore rilevanza.
Il Collegio esclude poi la formazione del silenzio-assenso. L’art. 46 della legge regionale n. 17/2004 è stato abrogato implicitamente per effetto della legge regionale n. 5/2011, come rilevato dalla Corte cost. n. 155/2021. In ogni caso, il limite dell’art. 32, comma 27, lettera d), opera a monte rispetto alle valutazioni paesaggistiche e difetta il presupposto stesso della delibazione favorevole.
È invece fondato il settimo motivo. Il parere della Soprintendenza in sede di condono non è provvedimento autonomo, ma fase endoprocedimentale vincolante del procedimento riservato all’autorità comunale. L’ordine di ripristino ivi contenuto anticipa la fase sanzionatoria, che può essere avviata solo dopo il provvedimento terminale di diniego. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento limitato all’ordine di ripristino e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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