Inesistente la notifica al controinteressato e ricorso accesso inammissibile (TAR Puglia n. 1235 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a., il ricorso deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Se la notificazione è stata tentata in un luogo o nei confronti di persona privi di qualsiasi riferimento con il destinatario, la notificazione è inesistente e non nulla. Da ciò deriva che il giudice non può ordinarne la rinnovazione né disporre l’integrazione del contraddittorio, e il ricorso è inammissibile per omessa instaurazione del contraddittorio. La nullità, invece, ricorre quando un collegamento con il destinatario sia ravvisabile, così da consentire la rinotificazione in presenza di errore scusabile.

Il Fatto

Una società ricorrente, destinataria di un Verbale Unico di Accertamento e Notificazione emesso all’esito di visita ispettiva, ha chiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’ostensione di dichiarazioni rese dai lavoratori e degli atti di accertamento delle sanzioni. L’amministrazione ha negato l’accesso richiamando il d.m. n. 757 del 1994, che sottrae talune categorie di documenti al diritto di accesso.

La ricorrente ha quindi agito con ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del proprio diritto e l’ordine di esibizione. Il Collegio ha segnalato alle parti possibili profili di inammissibilità e ha chiesto chiarimenti sul luogo di notificazione dell’atto introduttivo ai tre controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara anzitutto l’inammissibilità della memoria depositata nel giorno stesso dell’udienza camerale, per violazione dei termini del combinato disposto degli artt. 73 e 87, commi 2 e 3, c.p.a. Passa poi alla questione centrale, rappresentata dall’inesistenza della notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.

Il Collegio richiama l’art. 116, comma 1, c.p.a., che impone la notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato, e l’art. 49 c.p.a., che vieta l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato. Da qui il principio secondo cui, ove il ricorso non sia stato ritualmente notificato ad almeno un controinteressato, non è consentita né l’integrazione né l’intervento iussu iudicis, non potendosi supplire agli errori del ricorrente.

Il Tribunale distingue nettamente l’inesistenza dalla nullità della notificazione, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 5619 del 2018 e Cons. Stato, sez. V, n. 6008 del 2014: l’inesistenza ricorre quando manchi del tutto il riferimento con il destinatario; la nullità quando un collegamento sia ravvisabile e consenta la rinnovazione in caso di errore scusabile.

Nel caso concreto, la notificazione ai tre lavoratori controinteressati è stata tentata presso un unico indirizzo coincidente con la sede dell’impresa della ricorrente, con relata recante la dicitura “indirizzo insufficiente”. La ricorrente ha confermato il fallimento della notifica e ha riferito che i soggetti non risultano censiti all’anagrafe nazionale. La documentazione prodotta in ottemperanza all’ordinanza del Collegio — una dichiarazione della stessa parte e prospetti paga e comunicazioni INPS — non assume valore probatorio, perché riconducibile a dichiarazioni del datore di lavoro.

Manca dunque un collegamento territoriale oggettivo tra i controinteressati e il luogo di notificazione; la parte avrebbe dovuto procedere ai sensi degli artt. 142 e 143 c.p.c. Ne deriva l’inesistenza della notificazione, l’impossibilità di disporre la rinnovazione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese sono integralmente compensate per la mera costituzione in rito delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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