Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 3906 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico, anche di natura relativa. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia n. 19/2021, ad opera della Corte costituzionale n. 252/2022, ha superato l’orientamento che ammetteva il condono in presenza di vincoli non assoluti. Nelle zone vincolate restano sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, e comunque privi di nuovi volumi o superfici. Il divieto di incremento volumetrico opera in senso ampio e finalistico, comprendendo qualsiasi nuova edificazione che incida sull’assetto del territorio. Il rigetto dell’istanza costituisce esercizio di potere vincolato, con conseguente esclusione di obblighi di motivazione rafforzata, di preavviso di rigetto e di tutela dell’affidamento.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un’unità immobiliare nel Comune di Lipari, in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Tra il dicembre 1994 e il gennaio 1995 realizza, senza titolo, un ampliamento consistente in un vano soppalcato con servizi igienici e scala, nella trasformazione della cisterna in lavanderia e sgabuzzino e nella conversione di un terrazzino in patio coperto, per complessivi mq 66,90.

Nel 2004 presenta istanza di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 24 della L.R. n. 15/2004. La Soprintendenza di Messina rende parere negativo nel febbraio 2023; il Comune rigetta l’istanza nell’aprile 2023. La ricorrente impugna entrambi gli atti, il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e la circolare assessoriale n. 2/2022, chiedendo in via subordinata la restituzione di oblazione e oneri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Il ricorso gerarchico avverso un atto consultivo non impedisce all’amministrazione procedente di concludere il procedimento: la decisione sul ricorso si pone come atto meramente confermativo, secondo la tesi dell’accessione. Irrilevante, dunque, che il parere non fosse definitivo al momento del rigetto.

Il nucleo della decisione riguarda il terzo condono. Il TAR richiama l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 e la Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 19/2021. Il rinvio dell’art. 24 della L.R. n. 15/2004 all’art. 32 statale è integrale e comprende i limiti al rilascio del titolo, tra cui il carattere ostativo del vincolo anche relativo. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.

Ne deriva che nelle aree vincolate sono sanabili solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, ossia le tipologie 4, 5 e 6. Il divieto di nuovi volumi e superfici va inteso in senso paesaggistico: rileva qualsiasi edificazione che modifichi stabilmente lo stato dei luoghi, anche se interrata o tecnica. Le opere in esame, qualificate dall’istante stessa come tipologia 1, non soddisfano tali requisiti.

Il TAR esclude il silenzio assenso invocato dalla ricorrente: l’art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003 riguarda condoni diversi e un procedimento mai attivato; l’art. 46 della L.R. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato e comunque concerneva autorizzazioni a eseguire opere future. Il parere è adeguatamente motivato per relationem alla circolare n. 2/2022. Trattandosi di potere vincolato, non occorrono motivazione rafforzata, preavviso di rigetto né tutela dell’affidamento, secondo l’Adunanza Plenaria n. 9/2017.

Quanto alla domanda restitutoria, è inammissibile per l’oblazione, spettando la legittimazione passiva all’amministrazione statale, e infondata per gli oneri di urbanizzazione, non documentati i versamenti. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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