Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 2556 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti derivanti da un titolo giudiziale esecutivo, il creditore che agisca per l’adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Non integra valida giustificazione dell’inadempimento la mera rappresentazione dell’intenzione di procedere al pagamento, subordinata al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e alla conseguente variazione di bilancio, in difetto di prova dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è pertanto fondato, con conseguente ordine di ottemperanza nel termine assegnato e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1035/2023 del 21.12.2023 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato lo svolgimento di mansioni superiori e condannato in via solidale i due Assessorati regionali al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive, oltre accessori, e alla refusione delle spese processuali.
La sentenza è stata notificata agli Assessorati ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da certificazione versata in atti. Lamentando la mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di ottemperanza, l’assegnazione di un termine alle Amministrazioni e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Le Amministrazioni intimate hanno depositato documentazione dalla quale emerge che, solo dopo il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e la variazione di bilancio, si sarebbe proceduto all’impegno e al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, ritualmente proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e la sua notifica presso la sede reale delle Amministrazioni, con il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che la sentenza esecutiva risulta tuttora non eseguita. Le resistenti non hanno dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Il Collegio ha richiamato il principio generale in materia di riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza per il pagamento di crediti, confermato dal precedente T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 9/10/2023, n. 2942.
Il creditore deve provare soltanto la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento. Il debitore è invece gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa. Nel caso concreto, le Amministrazioni non hanno dimostrato l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato.
La documentazione versata in atti descrive un percorso procedimentale ancora in corso, subordinato al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e alla variazione di bilancio. Tale rappresentazione, secondo il Collegio, non costituisce prova dell’avvenuto adempimento e non integra motivo giustificativo dell’inadempienza. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine alle Amministrazioni di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Sicilia, con facoltà di delega a un dirigente qualificato, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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