Terzo danneggiato da buca stradale senza azione diretta verso l’assicuratore R.C.T. (Arbitro Assicurativo n. 808 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione della responsabilità civile, il terzo danneggiato non è titolare di azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. La prestazione oggetto della polizza R.C.T. è dovuta all’assicurato con funzione di manleva, e il pagamento diretto al terzo ai sensi dell’art. 1917, secondo comma, cod. civ. non muta i soggetti del rapporto assicurativo. Ne consegue che il danneggiato da dissesto stradale, il quale agisca verso l’assicuratore dell’ente proprietario della strada, non rientra nella nozione di “clientela” di cui all’art. 1 del d.m. n. 215/2024 e il suo ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce che il proprio veicolo, in data 14 novembre 2025, urtava una profonda buca posta al centro della corsia di marcia, in prossimità di uno svincolo, non adeguatamente segnalata. Dall’urto derivava il danneggiamento irreparabile di uno pneumatico, con necessità di soccorso stradale e sostituzione presso un’officina.

Inoltrata richiesta risarcitoria al Comune proprietario della strada, l’ente apriva il sinistro presso l’impresa resistente, che escludeva la responsabilità del proprio assicurato. Il ricorrente adiva quindi l’Arbitro Assicurativo chiedendo il risarcimento dei danni e delle spese. L’impresa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, qualificando l’eccezione come assorbente e non prendendo posizione sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare, poiché la decisione sul merito presuppone la verifica della legittimazione del ricorrente a convenire l’assicuratore dell’ente proprietario della strada.

L’impresa richiama l’art. 8 del d.m. n. 215/2024, che riserva il ricorso alla “clientela”, e l’art. 1, comma 1, lett. b), del medesimo decreto, che individua tre categorie: i soggetti legati da rapporto contrattuale con l’impresa o l’intermediario; i titolari di azione diretta per legge; i soggetti comunque legittimati a ricevere prestazioni assicurative. Il ricorrente non appartiene ad alcuna di esse, non essendo contraente, assicurato, beneficiario o cointestatario della polizza.

Il Collegio richiama l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, restando estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore (Cass. civ., sez. III, n. 5259 del 2021). Il pagamento diretto al terzo ex art. 1917, secondo comma, cod. civ. non modifica i soggetti del rapporto assicurativo (Cass. civ., sez. III, n. 26019 del 2011).

La tesi del ricorrente, fondata sull’art. 144 del codice delle assicurazioni private e sul precedente del Tribunale di Ferrara n. 273 del 2025, non convince. Quel precetto opera esclusivamente nell’ambito della R.C. Auto e non è estensibile, in via analogica, alle polizze di responsabilità civile generale. Il Collegio condivide l’orientamento di merito secondo cui, in mancanza di una normativa specifica come quella della circolazione stradale, il terzo danneggiato non ha azione diretta verso l’assicuratore (Trib. dell’Aquila n. 358 del 2023, App. Milano n. 4263 del 2016), e richiama le proprie Decisioni AAS n. 445/2026 e n. 508/2026.

Non rinvenendosi alcun riferimento normativo o contrattuale che attribuisca al terzo danneggiato l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile, l’eccezione preliminare è fondata e il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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