Social e minori: account personale solo dai 15 anni nella proposta UE
La Commissione europea propone l’EU Kids Act: niente social sotto i 13 anni, un account limitato creato dai genitori tra i 13 e i 14, un account personale solo dai 15. Lo ricostruisce un dossier della Camera dei deputati. Il Governo condivide l’obiettivo, ma segnala dubbi sulla verifica dell’età per tutti e sulle competenze degli Stati.
Cosa prevede l’EU Kids Act?
Un’età minima europea per i social: niente social sotto i 13 anni, salvo eccezioni, e un account personale solo dai 15. EU Kids Act è il nome breve, in inglese, della proposta di regolamento COM(2026)681, adottata dalla Commissione europea il 17 settembre 2026.
La ricostruisce il dossier n. 173 del 20 ottobre 2026 del Servizio per i rapporti con l’Unione europea della Camera dei deputati, destinato, precisa la Camera, alla documentazione interna del lavoro parlamentare. Le notizie sulla proposta riportate in questo articolo vengono da quel dossier.
Le fasce d’età previste sono queste:
- tra i 3 e i 12 anni, niente social: solo servizi video pensati per i bambini, con l’account del genitore o del tutore;
- tra i 13 e i 14 anni, un account con funzioni limitate, creato dal genitore o dal tutore, che approva i contatti e fissa un tempo massimo fino a un’ora al giorno;
- dai 15 ai 17 anni, un account personale;
- per tutti i minori, servizi sicuri fin dalla progettazione, cioè costruiti in partenza per proteggerli.
Entro sei mesi dall’applicazione del regolamento, le piattaforme dovranno disattivare gli account già aperti di chi ha meno di 15 anni o ha un’età che non si riesce a stabilire.
Il dossier riassume così la scelta di fondo: la proposta rovescia l’onere della prova, cioè il carico di dimostrare un fatto. Toccherà alle piattaforme dimostrare che i loro servizi sono sicuri fin dalla progettazione.
Il limite dei 15 anni vale per tutti i social?
No. Vale per social network e piattaforme video che presentano un rischio per i minori: per l’art. 6 della proposta, basta una sola di queste caratteristiche:
- la diretta verso un numero indeterminato di persone;
- la possibilità di contattare chi non è già tra i propri contatti o abbonamenti;
- un sistema di raccomandazione basato sulla profilazione, come la intende il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
- suggerimenti di contenuti o contatti estranei alle connessioni già esistenti;
- funzioni per il consumo ininterrotto di contenuti, incentivi a interagire o notifiche automatiche per far tornare l’utente.
Il sistema di raccomandazione è l’algoritmo che decide quali contenuti mostrare. La profilazione è l’uso automatico dei dati personali per valutare aspetti della persona. La Commissione potrà aggiungere altre caratteristiche con atti delegati, cioè atti che adotta su delega del regolamento, salvo opposizione di Parlamento europeo e Consiglio.
Quali funzioni dei social saranno vietate ai minori?
Quelle che spingono a un uso compulsivo, i contatti non richiesti e le impostazioni che espongono il minore. Gli obblighi valgono per tutti gli utenti sotto i 18 anni, l’età in cui il codice civile fissa la maggiore età (art. 2 c.c.).
Social network e piattaforme video non potranno incoraggiare un uso compulsivo o eccessivo (art. 9). Tra le funzioni che il testo considera tali:
- riproduzione automatica e scorrimento continuo senza pause che lascino al minore il tempo di decidere se continuare;
- notifiche che non nascono da un’attività del minore e ostacolano la sua decisione di smettere;
- premi a chi condivide contenuti o trasmette in diretta a un pubblico indeterminato;
- penalità o perdita di vantaggi per chi non si collega con regolarità.
Il tempo d’uso andrà limitato, proteggendo l’orario scolastico e le ore di sonno. Per impostazione predefinita resteranno spenti geolocalizzazione, microfono, videocamera, suggerimenti di altri account e notifiche push, cioè gli avvisi che l’app invia di sua iniziativa (art. 11). Il fornitore potrà modificare queste impostazioni solo se il minore ha più di 15 anni, è stato informato in modo chiaro e ha dato un consenso esplicito. Ai minori non saranno disponibili le funzioni che aumentano il confronto sociale o abbelliscono e idealizzano la loro immagine in modo sproporzionato.
Nessuno potrà contattare direttamente un minore senza la sua approvazione (art. 12). Prima di ogni acquisto il minore dovrà essere informato in tempo reale, senza spinte a spese eccessive o impulsive (art. 13). I negozi di app dovranno classificare le app per età e impedire ai minori di acquistare o aprire quelle non adatte (art. 16).
Come si verificherà l’età degli utenti?
Con strumenti che accertano l’età senza identificare la persona. Per i limiti d’accesso, social e piattaforme video dovranno usare solo la soluzione dell’UE di verifica dell’età, basata su un attestato rilasciato da terzi e certificato da un’autorità pubblica (art. 29).
Lo strumento non potrà identificare l’utente, tracciarlo, profilarlo o mostrargli pubblicità, e tratterà solo i dati strettamente necessari a stabilire se ha superato la soglia d’età (artt. 27 e 28). Chi ritiene sbagliato l’esito potrà contestarlo con un reclamo interno, elettronico e gratuito.
Per gli account dei 13-14enni andrà verificata anche la responsabilità genitoriale di chi li crea (art. 26), che nel diritto italiano l’art. 316 del codice civile attribuisce a entrambi i genitori. La piattaforma potrà usare banche dati pubbliche degli Stati, informazioni già in suo possesso o, almeno fino a un successivo atto delegato, un’autodichiarazione dell’adulto da controllare con sforzi ragionevoli.
Gli Stati dovranno offrire almeno un mezzo elettronico per ottenere l’attestato di responsabilità genitoriale e, gratis, almeno una soluzione certificata di verifica dell’età (art. 31).
Chi dovrà rispettare le nuove regole?
I fornitori di social network, piattaforme video, giochi online, negozi di app, sistemi operativi, chatbot e compagni virtuali basati sull’intelligenza artificiale accessibili ai minori, anche se stabiliti fuori dall’Unione (art. 2).
Piccole imprese e microimprese non sono esentate: per la Commissione anche loro possono arrecare danni ai minori. Sono esclusi solo i servizi a rischio molto basso, come le enciclopedie online senza scopo di lucro, i servizi didattici degli istituti di istruzione e quelli di sola ricerca scientifica.
Il testo specifica e integra il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (DSA), il cui art. 28 già chiede ad alcune piattaforme misure adeguate per tutelare i minori, precisate dagli orientamenti della Commissione del 14 luglio 2025.
Le piattaforme con più di 45 milioni di utenti al mese nell’Unione dovranno notificare alla Commissione un piano di conformità, verificato a loro spese da revisori indipendenti (art. 5). Per social, piattaforme video e negozi di app la vigilanza seguirà le regole del DSA, con ammende della Commissione fino al 6% del fatturato annuo globale. I costi aggiuntivi di verifica dell’età e controlli parentali, per la Commissione, oggi non sono quantificabili con certezza.
Minori e genitori potranno affidare i propri reclami a organizzazioni senza scopo di lucro (art. 21). Il regolamento entrerà inoltre nell’elenco della direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative, con cui un ente tutela in giudizio gli interessi collettivi dei consumatori (art. 41). In Italia queste azioni sono regolate dagli artt. 140-ter e seguenti del codice del consumo.
Quando si applicherà in Italia?
Non prima che Parlamento europeo e Consiglio la approvino, con la procedura legislativa ordinaria; al Parlamento europeo non è ancora stata assegnata a una commissione. Poi varrà direttamente, senza una legge italiana di recepimento: il regolamento è l’atto di diritto dell’Unione europea che si applica direttamente in tutti gli Stati (art. 288 TFUE). La proposta si fonda sull’art. 114 TFUE, la norma sul mercato interno.
Il testo prevede l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal sesto mese successivo all’entrata in vigore.
L’Italia ha già un disegno di legge sulla tutela dei minori nella dimensione digitale, l’AS 1136, in esame dal 16 giugno 2026 nell’8a Commissione (Ambiente) del Senato. Il Governo lo ha notificato alla Commissione europea, che ha formulato osservazioni, tra cui una sulla competenza del Garante per la protezione dei dati alla luce del GDPR. Nella tabella della Commissione riportata dal dossier, l’Italia è tra i dieci Stati che propongono un’età minima di 15 anni.
Come si coordineranno disegno di legge e regolamento europeo? La questione è aperta: il dossier non lo dice.
Cosa pensa il Governo italiano dell’EU Kids Act?
Ne condivide l’obiettivo, ma chiede di valutare meglio alcuni punti. Lo scrive nella relazione inviata alle Camere il 20 ottobre 2026 ai sensi dell’art. 6 della legge n. 234 del 2012. Le criticità che segnala sono queste:
- la verifica dell’età, estesa a social, piattaforme video, negozi di app, alcuni videogiochi e chatbot, può pesare sull’accesso a Internet di tutta la popolazione;
- va valutato l’impatto sulle piattaforme più piccole e sulle start-up;
- le regole toccano politiche familiari ed educative, che spettano agli Stati e richiedono scelte politiche, non solo tecniche;
- i molti rinvii ad atti successivi della Commissione andrebbero rivalutati.
Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 26 novembre 2025, aveva chiesto 16 anni, salvo autorizzazione dei genitori, e nessun accesso ai social sotto i 13. Il Consiglio europeo, il 15 e 16 ottobre 2026, ha chiesto di esaminare la proposta rapidamente, preservando la vita privata e rispettando le competenze nazionali.
Alla Camera la proposta è alla IX Commissione (Trasporti), e il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 23 novembre 2026. La sussidiarietà chiede che l’Unione intervenga solo se gli Stati, da soli, non possono raggiungere l’obiettivo in modo adeguato. La proposta non ha una valutazione d’impatto autonoma, cioè un’analisi preventiva dei suoi effetti: una mancanza che la Camera, con una risoluzione del 28 maggio 2026, ha già contestato in generale alle proposte della Commissione. Il dossier segnala anche alcuni rinvii errati tra articoli del testo.
Che cosa cambia per famiglie e imprese?
Per ora niente: è una proposta e il testo può cambiare. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.
La novità più forte non è l’età, ma l’onere della prova, tradotto in obblighi verificabili: impostazioni spente, contatti solo se approvati, tempi d’uso limitati. Controllare se una funzione è disattivata è più facile che giudicare se un rischio è stato valutato bene.
Il limite dei 15 anni non vale per ogni social, ma basta una sola delle cinque caratteristiche di rischio, come le raccomandazioni basate sulla profilazione. Il punto debole è la verifica: tutto regge solo se gli Stati rendono disponibili gli attestati, e per il genitore, fino all’atto delegato, può bastare un’autodichiarazione.
Il dossier non dimostra che ritardare l’accesso riduca davvero i danni: la Commissione se lo aspetta, ma senza una valutazione d’impatto autonoma. Né dice come il regolamento si coordinerà con il disegno di legge italiano.
Sul piano pratico:
- per le famiglie oggi non cambia nulla: le nuove regole varranno solo dopo l’approvazione e la data di applicazione;
- per le piattaforme valgono già il DSA e, come parametro di riferimento, gli orientamenti del 14 luglio 2025;
- chi sviluppa app, giochi o piccole piattaforme rientra nel perimetro anche se è una microimpresa;
- in caso di violazioni, famiglie e associazioni avranno a disposizione reclami e azioni rappresentative.
Fonti
- Camera dei deputati, Servizio per i rapporti con l’Unione europea, EU Kids Act – L’UE per spazi digitali responsabili e affidabili in Internet (Proposta di regolamento COM(2026)681). Elementi per la verifica di sussidiarietà, dossier n. 173, 20 ottobre 2026
- Commissione europea, proposta di regolamento COM(2026)681, 17 settembre 2026
- Legge n. 234 del 2012, art. 6
- TFUE, art. 114 e art. 288
- Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
- Direttiva (UE) 2020/1828
Nota della Redazione
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