Obblighi manutentivi della P.A. e nesso causale con i danni da chiusura stradale (Cass. civ. Sez. 3 n. 10242 del 19.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati a terzi dall’inosservanza degli obblighi di custodia, gestione e manutenzione dei beni pubblici non è limitata agli eventi dannosi connessi alla fruizione della sede viaria da parte dell’utenza o alla sua intrinseca pericolosità. Gli obblighi manutentivi hanno altresì la finalità di garantire l’utilizzazione del bene pubblico da parte dei cittadini, sicché la domanda risarcitoria proposta dal titolare di un esercizio commerciale, che assuma di aver subito danni a causa della chiusura al traffico della strada sottostante disposta per il pericolo derivante dalla mancata riparazione di una strada sopraelevata, non può essere esclusa in radice dal giudice ordinario. L’eventuale risarcimento è subordinato all’accertamento concreto dell’obbligo di provvedere, della colposa omissione nell’adempimento e del nesso causale con i danni lamentati, dovendosi applicare la clausola generale dell’art. 2043 c.c. e non il criterio oggettivo di cui all’art. 2051 c.c., qualora il danno sia ascrivibile alla condotta dell’ente e non alla cosa in custodia.

Il Fatto

Il titolare di un esercizio commerciale situato in una stazione di servizio, posta lungo una strada comunale, agì in giudizio nei confronti del consorzio proprietario di una strada sopraelevata, danneggiata da un veicolo in transito, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’ingiustificato e colposo ritardo con cui l’ente aveva provveduto alla messa in sicurezza dell’infrastruttura. Il pericolo aveva indotto il Comune a ordinare la chiusura al traffico anche della sottostante via comunale, rendendo l’esercizio commerciale non più raggiungibile dagli utenti e costringendo l’attore a cessare l’attività. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò la decisione, correggendone la motivazione, escludendo in radice la configurabilità di una responsabilità del consorzio per la mancata esecuzione dei lavori di riparazione. Avverso tale sentenza l’attore propose ricorso per cassazione, resistito dalla compagnia assicuratrice del veicolo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 328 c.p. e dell’art. 2043 c.c., rilevando come la questione della eventuale responsabilità penale dei funzionari dell’ente non abbia concreto rilievo ai fini della decisione sulla responsabilità civile dell’ente medesimo, da valutare esclusivamente alla stregua delle norme civilistiche.

Esaminando congiuntamente il secondo e il terzo motivo, la Corte ha chiarito che, nel caso di specie, non è applicabile il criterio di imputazione oggettivo di cui all’art. 2051 c.c., atteso che il danno allegato non è causalmente riconducibile alla cosa in custodia, ma alla condotta dell’ente che ne avrebbe omesso la corretta manutenzione e la tempestiva riparazione. L’eventuale responsabilità è pertanto valutabile esclusivamente alla stregua della clausola generale dell’art. 2043 c.c..

La Corte ha rammentato il principio, consolidato anche a seguito delle pronunce delle Sezioni Unite, secondo cui l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione delle regole tecniche e dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione e manutenzione dei propri beni è sindacabile dal giudice ordinario, non investendo scelte ed atti autoritativi ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. Ha quindi censurato l’assunto della corte territoriale, secondo cui gli obblighi di custodia e manutenzione sarebbero finalizzati esclusivamente ad evitare i danni connessi alla fruizione della sede viaria e alla sua intrinseca pericolosità, escludendo la rilevanza dei danni derivanti dalla chiusura della strada. La Corte ha affermato che tali obblighi hanno anche la finalità di garantire l’utilizzazione del bene pubblico da parte dei cittadini sotto ogni profilo, non essendo ravvisabile alcuna limitazione quanto alla tipologia dei danni risarcibili.

Quanto al quarto e quinto motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa al preteso “auto-incarico” del Comune, desunto dall’ordinanza sindacale di chiusura. Dall’esame letterale dell’ordinanza non emerge alcuna assunzione da parte del Comune dell’onere di eseguire i lavori sulla strada di proprietà consorziale, ma solo l’attribuzione a un tecnico comunale dell’incarico di apporre la segnaletica e monitorare la situazione. In ogni caso, la Corte ha precisato che la generica manifestazione d’intenti del Comune non potrebbe avere alcun rilievo esimente, essendo dirimente esclusivamente l’accertamento dell’obbligo giuridico del consorzio di provvedere alla manutenzione della propria strada e dell’eventuale colposa omissione nell’adempimento, anche sotto il profilo della tempestività. La Corte ha quindi accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il sesto e il settimo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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