Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro sul diritto alla Carta docente (TAR Veneto n. 273 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo è costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché sia stata notificata all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’amministrazione che non si costituisce e non dimostra l’adempimento è tenuta a eseguire la statuizione; il giudice ordina l’accredito delle somme dovute entro un termine perentorio. In caso di inottemperanza perdurante va nominato un commissario ad acta, mentre la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è subordinata alla verifica di un effettivo pregiudizio, restando salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero ad erogare la prestazione. La sentenza, non impugnata, era stata notificata all’amministrazione presso la propria posta elettronica certificata.

Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, il ricorrente ha introdotto davanti al TAR il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 27 giugno 2025; la sentenza è stata notificata al Ministero e risulta decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli eseguibili con il rimedio in esame. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra le statuizioni la cui inesecuzione può trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare attuazione alla sentenza, in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio carta docente della somma di euro 2.000,00, per le finalità di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste del ricorrente, il Tribunale nomina sin da ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine. Quanto alla penalità di mora, il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti per riconoscerla, proprio in ragione della nomina del commissario; resta salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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