Diniego nomina guardia giurata annullato per difetto istruttorio (TAR Basilicata n. 53 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nomina a guardia particolare giurata deve fondarsi su una valutazione del profilo del candidato ancorata ai dati fattuali e non su precedenti giurisprudenziali non pertinenti alla fattispecie concreta. Ove il titolo sia funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente, l’Amministrazione è tenuta a un particolare approfondimento istruttorio e a una motivazione accurata che consideri il profilo di proporzionalità tra la misura adottata e le sue conseguenze. Il giudice amministrativo, in sede cautelare, accoglie l’istanza di sospensione al fine del riesame del provvedimento quando la valutazione di inaffidabilità risulti disancorata dagli elementi fattuali emersi.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un istituto appartenente alla propria famiglia, impugnava il decreto con cui il Viceprefetto aveva respinto la domanda volta al rilascio del provvedimento di nomina a guardia giurata. Il diniego si fondava su alcuni deferimenti e notizie di reato risalenti nel tempo, cui si aggiungevano una condanna al pagamento di un’ammenda per una fattispecie contravvenzionale del 2021 e un deferimento per il reato di minaccia non sfociato in alcun procedimento penale.
Il ricorrente rappresentava di svolgere solo attività interna all’istituto, occupandosi della gestione e manutenzione delle apparecchiature della Centrale Operativa, senza necessità di porto d’armi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata rileva che il diniego impugnato si fonda su precedenti giurisprudenziali non pertinenti alla fattispecie in esame, ancorando il giudizio di inaffidabilità a circostanze che non hanno impedito il rilascio della nomina e del porto d’armi, titoli detenuti dal ricorrente fino al 2017. La valutazione del profilo risulta così disancorata dai dati fattuali, operando un bilanciamento tra gli opposti interessi fondato su una erronea valutazione dei presupposti.
Il Collegio sottolinea che il titolo richiesto è funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa del ricorrente, circostanza che richiede, secondo la giurisprudenza consolidata, un particolare approfondimento dell’istruttoria e una più accurata motivazione che tenga conto anche del profilo di proporzionalità tra la misura adottata e le sue conseguenze.
L’Amministrazione dovrà chiarire se il ricorrente possa continuare a svolgere la propria attività presso la Centrale Operativa in assenza della nomina, circostanza paventata nella memoria difensiva. Il TAR accoglie pertanto l’istanza cautelare nei limiti del riesame, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare e fissando l’udienza pubblica per il prosieguo.
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Nota della Redazione
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