Illegittima la nomina della commissione senza nuova lista di sorteggiabili (TAR Lombardia n. 2322 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento degli atti di una procedura concorsuale, qualora l’Amministrazione eserciti il potere discrezionale di sostituire l’intera commissione giudicatrice, la nomina del nuovo organo collegiale deve investire l’intero procedimento, a partire dalla formazione di un nuovo elenco di professori sorteggiabili. In tale ipotesi non trova applicazione l’art. 6 del d.m. n. 139/2009, che disciplina la mera sostituzione di un singolo commissario sorteggiato all’interno della stessa lista. La mancata predisposizione di una nuova lista, composta da un numero di nominativi utili almeno triplo rispetto ai commissari da nominare, determina l’illegittimità della composizione della commissione, la cui lesione diviene compiutamente riscontrabile solo con l’approvazione della graduatoria finale.
Il Fatto
Una candidata impugnava il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, deducendo, in via principale, l’inottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia che aveva già annullato gli atti della precedente procedura e, in via subordinata, l’illegittimità per vizi propri dei nuovi atti.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale respingeva la domanda di ottemperanza e rimetteva il giudizio sul ruolo ordinario per l’esame delle domande di annullamento, avviando un’istruttoria per accertare le concrete modalità di nomina della commissione giudicatrice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto prioritaria, sotto il profilo logico-pregiudiziale, la censura relativa all’illegittima composizione della commissione, in quanto il vizio di costituzione dell’organo si riverbera sulla validità dell’intero procedimento. Tale prospettazione è stata ritenuta ammissibile, poiché il provvedimento di nomina della commissione può essere impugnato solo al momento dell’approvazione delle operazioni concorsuali, quando la lesione diviene effettivamente riscontrabile.
Nel merito, è stata ritenuta infondata la doglianza relativa alla mancata conferma di un commissario originario, essendo l’Amministrazione legittimata a nominare una nuova commissione in seguito all’annullamento degli atti concorsuali. La scelta, motivata con la sopravvenuta impossibilità di contattare alcuni componenti, è stata giudicata adeguatamente motivata e legittima.
È stata invece accolta la censura concernente le modalità di nomina. Il bando richiamava l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 180/2008 e il d.m. n. 139/2009, che impongono il sorteggio dei commissari da una lista di professori eletti, in numero triplo rispetto ai componenti necessari. All’esito dell’istruttoria, è emerso che l’Ateneo aveva proceduto alla sostituzione dei commissari originari attingendo da una lista ormai vetusta, nella quale figuravano docenti cessati dal servizio o deceduti, senza formare un nuovo elenco di sorteggiabili.
Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 6 del d.m. n. 139/2009, che concerne la sostituzione di un singolo commissario, non la nomina di una nuova commissione, che richiede la reiterazione integrale della procedura. La carenza di una lista contenente un numero di nominativi utili almeno triplo è stata ritenuta violativa del principio volto a prevenire il rischio di predeterminazione della composizione delle commissioni. Il ricorso è stato accolto, disponendosi la regressione della procedura alla nomina di una nuova commissione, con assorbimento delle residue censure.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.