Titolo proprio estero di sostegno non riconoscibile in Italia (Cons. Stato n. 4479 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in altro Stato membro presuppone, ai sensi degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, che quel titolo sia prescritto dallo Stato di origine per accedere alla professione regolamentata e ivi esercitarla. La libertà di circolazione non impone allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione rilasciato in altro Stato un valore superiore a quello che il titolo ha in quello Stato. Il titolo proprio di un’università estera, privo di carattere ufficiale e di effetto abilitante nello Stato di origine, non può essere valutato come attestato che dà accesso in Italia all’insegnamento di sostegno. La sola frequenza di un corso di specializzazione non produce in Italia alcun effetto abilitante. L’Amministrazione, pur non obbligata al riconoscimento, deve comunque svolgere una comparazione in concreto dei percorsi, con motivazione ragionevole.

Il Fatto

Un docente presenta al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza di riconoscimento di un “Curso en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo” rilasciato da un’università spagnola, quale specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna. Il Ministero rigetta l’istanza con decreto, rilevando la mancanza di attestazione dell’autorità spagnola circa la possibilità di esercitare in Spagna la professione di insegnante di sostegno.

Il TAR Lazio accoglie il ricorso, affermando che la carenza di quella attestazione non è di per sé ostativa e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, la corrispondenza dei percorsi, salve eventuali misure compensative. Il Ministero propone appello; l’appellato non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi già affermati in Cons. Stato Sez. VII n. 7765 del 3 ottobre 2025, n. 7253, 7254 e 7263 del 9 settembre 2025 e n. 10423 del 27 dicembre 2024. L’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che alcun effetto abilitante possa discendere, in Italia, dalla sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno.

Tale lettura è confermata dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 20 novembre 2025 (cause C-340/24 e C-442/24): la libertà di circolazione non impone allo Stato ospitante di attribuire a un titolo di formazione rilasciato nello Stato di origine un valore superiore a quello che esso ha in quello Stato.

Nel merito, il titolo prodotto non costituisce formazione prescritta dalla Spagna per accedere alla professione di insegnante di sostegno. La richiesta inoltrata al “Ministerio de Universidades” ha ricevuto risposta il 14 giugno 2022: il corso è titolo proprio dell’università, non titolo ufficiale in Spagna. Manca dunque il requisito dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE.

L’Amministrazione ha inoltre esaminato i documenti prodotti, rilevando che l’attestato documenta un corso senza esame finale nazionale né tirocinio nelle scuole, che la certificazione accademica equivale a un mero piano di studi e che la frequenza non è comprovata, non essendo specificate modalità, contenuti e sede delle “practicas”. Ha comunque effettuato una comparazione in concreto dei percorsi, escludendo con motivazione ragionevole il riconoscimento.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *