Titolo di riserva per volontari congedati e dichiarazione nella domanda (TAR Calabria n. 160 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del possesso di un titolo di riserva, resa dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, integra dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, che espressamente ammette dichiarazioni contestuali all’istanza per le situazioni relative agli obblighi militari. Non sussiste, pertanto, alcun onere di presentare una nuova autocertificazione nel termine perentorio fissato dal bando dopo le prove orali, quando il titolo sia già stato dichiarato nella domanda e la relativa condizione risulti conforme alle prescrizioni del bando stesso. La dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria ove il candidato abbia depositato direttamente la certificazione che essa è destinata a surrogare, trattandosi di rimedio di semplificazione che non può tradursi in un inutile aggravamento procedimentale.

Il Fatto

Un Comune bandisce un concorso pubblico per soli esami per un posto di operaio specializzato, con riserva prioritaria ai militari volontari congedati delle Forze Armate, ai sensi del d.lgs. n. 66/2010. All’esito delle prove orali due candidati si collocano ex aequo al primo posto. Il Comune approva la graduatoria individuando quale vincitore il candidato più giovane, a parità dei titoli di riserva e preferenza.

Il candidato non vincitore impugna la determina e la deliberazione di autorizzazione all’assunzione, deducendo un unico motivo: il titolo di riserva del controinteressato sarebbe stato autocertificato oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 7 del bando per le dichiarazioni successive alla prova orale. Respinta l’istanza cautelare e confermata la decisione dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, la causa giunge alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina la disciplina del bando e rileva che la domanda di partecipazione prevedeva espressamente l’onere di dichiarare la condizione di riservatario ai sensi del d.lgs. n. 66/2010. Nella domanda il controinteressato aveva dichiarato di possedere il titolo di volontario in ferma breve o prefissata congedato senza demerito, con espressa assunzione di responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000.

La Corte qualifica tale indicazione come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, che contempla tra i fatti comprovabili con dichiarazioni anche le situazioni relative agli obblighi militari. Non sono richieste formalità ulteriori rispetto alla sottoscrizione dell’interessato, alla sostituzione di una certificazione esistente e alla riconducibilità del fatto alle ipotesi normative: condizioni tutte sussistenti. Né può sostenersi che l’autocertificazione debba costituire documento autonomo, poiché la stessa norma ammette dichiarazioni contestuali all’istanza.

Il Tribunale aggiunge un argomento autonomo. La dichiarazione sostitutiva ha natura surrogatoria del certificato e non è necessaria quando l’interessato abbia depositato direttamente l’attestazione che essa dovrebbe sostituire. Nel caso concreto il controinteressato aveva tempestivamente prodotto l’attestato di servizio comprovante il titolo di riserva, circostanza pacifica tra le parti. La doglianza sul mancato deposito dell’autocertificazione è quindi infondata, anche in ragione della ratio di semplificazione della disciplina.

Il Collegio valorizza infine la clausola dell’art. 7 del bando secondo cui la documentazione non è richiesta se l’amministrazione ne sia già in possesso. Ne consegue il rigetto anche delle censure relative al fatto che l’ente avrebbe sollecitato solo il controinteressato, circostanze ritenute ininfluenti. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del Comune e del controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *