Bollette allegate alla certificazione del professionista essenziali a pena di irricevibilità (TAR Calabria n. 161 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per la concessione di contributi pubblici, la prescrizione dell’avviso che impone di allegare alla certificazione del professionista abilitato le bollette utilizzate per il calcolo dell’aiuto ammissibile integra un documento richiesto ai fini della ricevibilità. La sua omissione determina l’irricevibilità della domanda, non essendo consentita un’interpretazione estensiva delle clausole della lex specialis in chiave di semplificazione. La certificazione richiesta non è dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma documento attestante il possesso del requisito con la relativa prova documentale. Nelle procedure comparative di massa il soccorso istruttorio non è invocabile, prevalendo il principio di autoresponsabilità del concorrente e la parità di trattamento.

Il Fatto

Con decreto dirigenziale la Regione ha approvato un avviso pubblico per il sostegno alle imprese colpite dagli effetti della crisi internazionale, con esclusione dei settori della pesca e dell’acquacoltura. Il punto 4.3 dell’avviso prevedeva che le domande mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti fossero irricevibili e che alla certificazione del professionista abilitato dovessero essere allegate le bollette poste a base del calcolo.

La società ricorrente ha caricato la domanda sulla piattaforma, sostituendo poi il file della certificazione dal formato pdf al formato p7m su invito dell’ente gestore, senza però includere le bollette. La domanda è stata esclusa per incompletezza dell’allegato; il riesame ha confermato la non ammissibilità. La società ha impugnato gli atti, contestando l’interpretazione della clausola, la mancata attivazione del soccorso istruttorio e l’illegittimità dell’avviso per ambiguïtà delle prescrizioni. Con motivi aggiunti ha censurato il provvedimento adottato in sede di riesame, assumendo l’elusione dell’ordinanza cautelare e l’avvenuto caricamento originario delle bollette.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Il punto 4.3, comma 2, dell’avviso sancisce l’irricevibilità delle domande mancanti di anche uno solo dei documenti richiesti; il comma 3 impone che alla certificazione siano allegate le bollette. Secondo un’esegesi letterale e funzionale, la prescrizione sulle bollette è collocata senza soluzione di continuità dopo la descrizione del contenuto dell’allegato e ne costituisce parte integrante: la loro omissione equivale alla mancanza di un documento richiesto.

La Corte esclude che la certificazione del professionista sia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive si pongono in rapporto con il documento sostituito; qui l’avviso richiede proprio la certificazione dei fatti con la documentazione di prova. Il richiamo al Consiglio di Stato, sez. V, n. 2871 del 2009 conforta la lettura restrittiva della lex specialis, a maggior ragione in un avviso destinato a un numero elevato di istanti.

Il secondo motivo è infondato. La precisazione tardiva sul formato del file non costituisce inadempienza rilevante ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: il motivo del rigetto ha con la stessa un legame solo occasionale, essendo incentrato sulla mancanza delle bollette. Quanto all’art. 6 della stessa legge, il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. V, n. 7471 del 2024; sez. VII, n. 7334 del 2024): nelle procedure di massa opera il principio di autoresponsabilità e il soccorso istruttorio non può sanare documentazione incompleta, in ossequio alla par condicio.

Il terzo motivo è parimenti infondato: le clausole non sono ambigue e la mancata ammissione della prova per sola dichiarazione sostitutiva non viola alcuna disposizione, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, sez. V, n. 6090 del 2011. Quanto ai motivi aggiunti, il profilo dell’elusione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’ordinanza sostituita dalla successiva e ottemperata. Il secondo profilo è infondato: la piattaforma non conserva i file sostituiti, sicché il caricamento originario delle bollette resta non provato e gli indizi addotti non raggiungono valore di prova. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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