Informativa antimafia e contiguità del coniuge della titolare: basta la prognosi del “più probabile che non” (TAR Calabria n. 1522 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 non richiede l’accertamento di una responsabilità penale né la prova di un’astratta capacità di condizionamento dell’impresa, ma esige una valutazione prognostica fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. Detta prognosi, condotta secondo il criterio del “più probabile che non”, deve far ritenere verosimile il pericolo di infiltrazione mafiosa, anche in presenza di una condanna penale del coniuge della titolare per reati di contiguità alla criminalità organizzata, purché assistita da elementi indiziari relativi ai legami familiari e alla conduzione dell’attività d’impresa.
Il Fatto
La titolare di una ditta individuale operante nel settore agricolo impugnava il provvedimento con cui il Prefetto di Crotone aveva disposto nei suoi confronti l’informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava sulla condanna irrevocabile del coniuge della ricorrente per il reato di favoreggiamento personale, aggravato dall’aver agevolato l’attività di un’associazione mafiosa, e su ulteriori elementi ritenuti sintomatici di un pericolo di infiltrazione.
Il Prefetto evidenziava, in particolare, la disponibilità manifestata dalla titolare ad accogliere nuovamente il marito detenuto nell’abitazione coniugale e la circostanza che, su cinque dipendenti dell’azienda, tre fossero sorelle del coniuge. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, deducendo l’insussistenza dei presupposti e lamentando che la misura fosse stata adottata esclusivamente in ragione del rapporto di coniugio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure relative alla portata della condanna penale. I giudici hanno osservato che la sentenza irrevocabile aveva accertato che il coniuge, in concorso con affiliati al sodalizio e con il “capo società” della locale, aveva favorito la latitanza di un esponente di spicco della ‘ndrangheta, offrendogli rifugio presso un proprio capannone. Pur non essendo stato formalmente descritto come “affiliato”, il soggetto era stato qualificato come “persona contigua alla cosca”. Tale contiguità, evidenzia il Collegio, rende evidente la sussistenza del pericolo infiltrativo secondo il criterio del “più probabile che non”.
Quanto alla estensione del pericolo all’impresa, il TAR ha giudicato ragionevole e logico il giudizio prefettizio, che ha valorizzato l’intensità del rapporto familiare e gli indizi di una conduzione familiare dell’attività. La circostanza che tre dipendenti su cinque fossero sorelle del coniuge e la disponibilità della titolare ad accogliere il marito in casa sono stati considerati elementi indiziari rilevanti, idonei a far temere che l’azienda fosse esposta all’influenza della criminalità organizzata. I giudici hanno richiamato il principio secondo cui il pericolo di infiltrazione mafiosa è oggetto di una prognosi induttiva che non richiede la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” propria del processo penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
La motivazione del provvedimento prefettizio, basata su un’istruttoria completa e su una valutazione coerente degli elementi raccolti, è stata pertanto ritenuta adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. Il TAR ha concluso che la valutazione del Prefetto circa la possibilità che il condizionamento mafioso si realizzi attraverso il coniuge, in ragione della natura e dell’intensità dei legami familiari, si sottrae alle censure della ricorrente, risultando immune da profili di illogicità o travisamento.
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Nota della Redazione
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