La Tosap è dovuta dal concessionario autostradale per l’occupazione del suolo comunale (Cass. civ. Sez. V n. 15167 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Tosap è dovuta anche quando il concessionario della realizzazione e gestione della rete autostradale occupa, con un viadotto, strade comunali o provinciali. L’art. 38, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 assume come presupposto impositivo qualsiasi occupazione di aree riconducibili al demanio comunale o provinciale e ricomprende anche quelle che trovano fondamento nella legge. L’occupazione è propria del concessionario, che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato. A questi non spetta l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), del predetto decreto, non essendo il concessionario annoverabile tra gli enti ivi indicati.

Il Fatto

La controversia ha per oggetto la pretesa tributaria contenuta in avvisi di accertamento con cui la società concessionaria del servizio di riscossione di un Comune ha liquidato, per gli anni d’imposta dal 2013 al 2018, la Tosap asseritamente dovuta dal gestore della rete autostradale in relazione all’occupazione dello spazio sovrastante il suolo comunale tramite cavalcavia autostradale.

La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della concessionaria della riscossione, riconoscendo l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 49 d.lgs. n. 507 del 1993: il gestore autostradale era qualificato concessionario dello Stato e ritenuto privo di autonomia gestionale, non potendo disporre del bene né determinare il corrispettivo tariffario. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente il terzo e il sesto motivo, entrambi incentrati sull’applicazione della tassa al concessionario autostradale, e li accoglie. Richiamando le Sezioni Unite n. 8628 del 2020, ribadisce che il presupposto oggettivo dell’imposizione è costituito dalla superficie occupata e che oggetto della tassa sono tutti i tipi di occupazione, anche sine titulo: l’obbligo sorge quando vi sia stata limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo del suolo o dello spazio sovrastante. Sul piano soggettivo, l’art. 39 individua il soggetto passivo nel titolare della concessione o dell’autorizzazione o, in mancanza, nell’occupante di fatto.

Il Collegio conferma l’orientamento già espresso in numerose pronunce, tra cui Sez. V n. 11886 del 2017, Sez. VI/T n. 19693 del 2018, Sez. VI/T n. 35408 del 2022 e Sez. VI/T n. 4116 del 2023: l’attraversamento del suolo comunale da parte di un viadotto autostradale è assoggettato a Tosap, impedendo una diversa forma di utilizzazione dello spazio. L’esenzione postula che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, e nel caso di specie il concessionario esegue la costruzione e la gestione economica e funzionale dell’opera, a nulla rilevando la proprietà statale.

La Corte respinge l’argomento della riconducibilità dell’occupazione allo Stato, inconciliabile con la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedono esenzioni. Il gestore non è longa manus dell’ente concedente: ricava dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente i lavori realizzati per la durata della concessione, e le finalità pubblicistiche non annullano il profitto tipico dell’attività d’impresa svolta da società per azioni.

Quanto ai profili aggiuntivi, non è dirimente la dedotta assenza di poteri di rimozione o riappropiazione del bene da parte del Comune, né rileva la titolarità statale del tratto autostradale: conta la sottrazione dello spazio sovrastante il suolo comunale. Le leggi del 1955 e del 1961 sulla realizzazione della rete autostradale sono anteriori al d.lgs. n. 507 del 1993, che ha sottoposto ad imposizione l’occupazione delle strade comunali e provinciali. Deve anzi distinguersi la proprietà della strada sottostante da quella del manufatto: la prima resta dell’ente territoriale in assenza di atto di trasferimento. Sotto il profilo unionale, l’art. 345 TFUE lascia impregiudicato il regime di proprietà degli Stati membri e l’art. 106 TFUE osta a che il concessionario benefici dell’esenzione riconosciuta allo Stato.

Il ricorso è pertanto accolto nei motivi terzo e sesto; la sentenza impugnata è cassata e, non occorrendo accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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